Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31720 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7763-2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 40, presso

lo studio dell’avvocato RENATO NEGRONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5612/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Curatela Fallimento (OMISSIS) evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, AXA Assicurazioni S.p.A. per ottenere il pagamento dell’indennizzo spettante all’attrice quale beneficiaria di polizze per il rischio di furto e incendio in relazione ad alcuni macchinari edili che erano stati sottratti in costanza di copertura assicurativa. La compagnia convenuta rimaneva contumace;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2010, in accoglimento della domanda, condannava l’assicuratore al pagamento della somma di Euro 345.824,07, oltre interessi e spese;

con atto di citazione la compagnia impugnava la decisione, eccependo preliminarmente- di non avere mai ricevuto l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, che i sinistri oggetto di causa non erano indennizzabili, perchè i furti erano simulati da parte di d.V.A., perchè le polizze erano gravate da vincolo in favore di altro soggetto. In ogni caso, sarebbe stata errata anche la determinazione del quantum poichè l’accertamento avrebbe dovuto essere demandato ad una perizia contrattuale. Si costituiva la curatela del fallimento eccependo l’inammissibile dell’appello e, in subordine, l’infondatezza;

disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 settembre 2017, rilevava, in via preliminare, che parte appellata non aveva depositato l’originale dell’atto di citazione e i relativi avvisi di spedizione e di ricezione, per cui in assenza della ricevuta di accettazione della raccomandata da parte dell’ufficio postale, non era possibile verificare se la raccomandata consegnata contenente il timbro di ricezione da parte di Axa, corrispondesse al plico contenente l’atto di citazione. Conseguentemente dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo le parti davanti al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Curatela Fallimento (OMISSIS) affidandosi a un unico motivo. Resiste con controricorso Axa Assicurazioni S.p.A. che deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

si deduce nel ricorso la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, e il mancato esame degli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado, con specifico riferimento all’atto di citazione, in originale, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. La Corte d’Appello ha rilevato che l’originale dell’atto di citazione riportato nell’annotazione del fascicolo di primo grado non sarebbe stato rinvenuto, perchè l’annotazione era priva del timbro di deposito della cancelleria.

A.A.,e.vumt. –

L’affermazione secondo la ricorrente sarebbe errata, perchè dopo l’introduzione del processo telematico ciò che fa fede è il sistema informatico dal quale emerge l’avvenuto deposito dell’atto di citazione notificato in originale. Inoltre, nel corso della prima udienza la difesa di parte attrice avrebbe depositato le cartoline attestanti l’avvenuto ricevimento dell’atto da parte della convenuta. Pertanto, l’originale dell’atto di citazione era già stato depositato, come pure le cartoline. Nel caso di mancato rinvenimento di documenti che risultano depositati il collegio avrebbe dovuto, dapprima, disporre la ricerca ad opera della cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine per il reperimento dei documenti e la ricostruzione del fascicolo. Tali adempimenti non sarebbero stati disposti, perchè in occasione dell’udienza nella quale era stata emessa l’ordinanza dell’8 novembre 2011 il collegio non aveva ancora acquisito il fascicolo di primo grado;

si rileva che nella vicenda processuale in esame la Corte territoriale da atto del mancato deposito in Cancelleria dell’originale dell’atto di citazione, la cui presenza nel fascicolo di primo grado è annotata soltanto nell’elenco dei documenti, privo del timbro e della sottoscrizione del cancelliere attestante l’avvenuto formale deposito;

ciò a fronte di un giudizio di appello in cui l’appellante ha eccepito, con specifico motivo di gravame, di non avere avuto notizia del processo di primo grado per mancata notificazione. Di tale prospettazione il ricorrente dà adeguatamente conto nell’esposizione del fatto del ricorso;

in occasione dell’udienza fissata per l’esame della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza, il fascicolo d’ufficio non era stato acquisito e, nell’ordinanza emessa all’esito dell’udienza, la Corte territoriale menzionava come fumus boni iuris il mancato rinvenimento in atti della prova della notificazione dell’atto di citazione che, al contrario, avrebbe dovuto essere inserito nel fascicolo di parte dell’attuale ricorrente, che, a sua volta, avrebbe dovuto fare parte del fascicolo d’ufficio;

rispetto a tali dati oggettivi parte ricorrente non chiarisce se, intervenuta la decisione di primo grado, il fascicolo di parte della ricorrente venne ritirato. Pertanto non è dato sapere se sia stato trasmesso con il fascicolo d’ufficio in data 5 aprile 2012, come indicato a pag. 12 del ricorso;

la Corte territoriale nel decidere sull’appello non ha rinvenuto, nel fascicolo di parte presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado, l’originale notificato e ne ha dato atto;

in considerazione del motivo di appello della compagnia Axa Ass.ni, una volta acquisito il fascicolo d’ufficio di primo grado e, quindi, anche il relativo fascicolo di parte, la ricorrente avrebbe dovuto verificare la presenza o meno del predetto originale dell’atto di citazione al fine di individuare, ove esistenti, eventuali responsabilità della Cancelleria o di altri soggetti;

alla fattispecie in esame non pare applicabile l’orientamento della giurisprudenza che richiede il preventivo esperimento di opportune ricerche prima dell’adozione di un provvedimento reiettivo, in quanto il presunto smarrimento riguardava il fascicolo di primo grado e, soprattutto, perchè l’originale non figurava ritualmente depositato, in mancanza del timbro di cancelleria e parte ricorrente appellata non aveva rilevato la mancanza dell’atto, indicandola come addebitabile alla cancelleria e nemmeno aveva sollevato le questioni poste a sostegno dei motivo di ricorso per cassazione (prima parte di pagina 11);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza per il tema della decisione dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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