Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3172 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26656-2018 proposto da:

COMUNE DI PONTINIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio

dell’avvocato PIERLUIGI CONTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ADRIANO ROCCO;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 12 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Comune di Pontinia avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da C.R. contro l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2008. Sulla base della ritenuta assimilazione della delibera comunale di determinazione del valore dei terreni edificabili agli studi di settore, la CTR reputava nullo l’avviso di accertamento non essendo stato nella specie attivato il previo contraddittorio con la contribuente.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’11 settembre 2018, il Comune di Pontina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente esteso all’accertamento in materia di ICI le regole procedurali in tema di contraddittorio endoprocedimentale sancite dalla giurisprudenza di legittimità in relazione agli accertamenti “standardizzati” sul presupposto della ritenuta identità di funzione tra gli studi di settore e la delibera comunale di approvazione del valore venale delle aree, posta a fondamento dell’atto impositivo impugnato.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata, traendo spunto da talune decisioni di questa Corte (Cass. n. 5068 del 2015 e Cass. n. 3757 del 2014 che hanno affermato che la delibera del consiglio comunale di determinazione dei valori dei terreni edificabili ai fini ICI integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore), è pervenuta all’assimilazione della suddetta delibera comunale, sulla base della ritenuta analogia di funzione, agli studi di settore, estendendo conseguentemente alla prima il principio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, elaborato da Sezioni Unite n. 26635 del 2009 con riguardo agli studi di settore.

Tale assimilazione, tuttavia, non tiene conto delle specifiche caratteristiche ontologiche e normative degli accertamenti “standardizzati”, i quali, come rilevato da Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009, trovano origine in dati statistici di settore che costituiscono il presupposto per il ricorso all’accertamento induttivo e necessitano di essere integrati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa del singolo contribuente. In tale contesto, il preventivo contraddittorio con il contribuente integra uno strumento essenziale ed imprescindibile per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica – che, essendo un’estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di contribuenti, soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie di ogni strumento statistico – alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento nei confronti del singolo contribuente.

Deve inoltre rammentarsi che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente (tra le tante, Cass., n. 27617 del 2018).

La necessità del preventivo contraddittorio con il contribuente non è invece ravvisabile nella differente fattispecie relativa ad accertamento ICI fondato sulla delibera, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, con la quale il comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla base di dati tecnici nella specie rivenienti da perizia predisposta dall’ente.

Va, infine, osservato che Cass. n. 26579 del 2018 ha escluso per i tributi locali la sussistenza di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, afferente al regolamento delle spese processuali.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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