Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31717 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27639-2017 proposto da:

R.M., N.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato FRANCESCO SPIRITO;

– ricorrenti –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SPA già RAS ASSICURAZIONI SPA, A.U.S.L. DI LATINA,

T.G., P.M.R., B.H.F., A.V.,

REGIONE LAZIO, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2631/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1998 N.R., a quell’epoca minorenne, patì lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale, allorchè venne investita da veicolo condotto da P.M.R..

Nel 2001 i genitori della vittima convennero dinanzi al Tribunale di Latina, sezione di Terracina, in due separati giudizi successivamente riuniti, da un lato il conducente del veicolo investitore ed il suo assicuratore della responsabilità civile (la società Allianz s.p.a.); dall’altro la ASL, di Latina, la Regione Lazio ed i sanitari che prestarono le cure del caso alla vittima, sostenendo che tali cure vennero eseguite in modo imperito.

2. Con sentenza n. 285 del 2011 il Tribunale di Latina, sezione di Terracina, escluse la responsabilità dei sanitari; affermò la responsabilità del conducente e del suo assicuratore; stimò che il danno alla salute patito da N.R. consistesse in una invalidità permanente pari al 18%.

3. La sentenza venne appellata in via principale dalla società Allianz, ed in via incidentale da N.R. e dalla di lei madre, R.M..

Con sentenza 20 aprile 2017 n. 2631 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello incidentale ed accolse in parte quello principale.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello stimò che il grado di invalidità permanente residuato all’infortunio patito da N.R. dovesse stimarsi non già nella misura del 18% ritenuta dal primo giudice, ma nella minor misura dell’8%.

Condannò, di conseguenza, N.R. e R.M. a restituire alla Allianz le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, eccedenti il risarcimento effettivamente dovuto.

4. Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione N.R. e R.M., con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso il solo S.S., ovvero uno dei sanitari convenuti con l’originaria citazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”.

Il motivo, che si estende da pagina 10 a pagina 28 del ricorso, in buona sostanza lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello, e concernenti il grado di invalidità permanente residuato all’infortunio, conclusioni che si sarebbero invece dovute ritenere erronee.

Si sostiene nel motivo che il consulente d’ufficio nominato in grado di appello avrebbe malamente interpretato il quadro clinico; avrebbe compiuto una valutazione “personale ed inattendibile” delle condizioni di salute della paziente; avrebbe formulato “strampalate teorie”; avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità dei sanitari e della ASI, convenuti in giudizio; avrebbe compiuto una “vergognosa e patetica difesa” di questi ultimi; avrebbe trascurato di valutare l’intera documentazione clinica prodotta agli atti; volle “trovare a tutti i costi una giustificazione all’operato dei sanitari”; avrebbe ostinatamente rifiutato di eseguire sulla persona della vittima controlli radiografici aggiornati; avrebbe trascurato di considerare le ripercussioni dei postumi sulla salute della vittima negli anni a venire. A sostegno di questa tesi le ricorrenti riproducono nel ricorso (pagina 20) due radiografie, dalle quali secondo le ricorrenti questa Corte dovrebbe apprezzare l’angolo di deviazione dell’asse femorale e l’alterazione dell’angolo pelvico-diafisario.

1.2. Il motivo è inammissibile, per plurime ed indipendenti ragioni.

In primo luogo è inammissibile perchè esso denuncia il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, trascurando di considerare che la possibilità di denunciare per cassazione un simile vizio fu abrogata già cinque anni prima del deposito del ricorso, per effetto delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

1.3. Ove, poi, si volesse (benevolmente) supporre che le ricorrenti, pur formalmente intitolando la propria censura come denuncia del vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, abbiano in realtà voluto denunciare il vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè l’omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, il motivo non sfuggirebbe anche in questo caso ad un giudizio di inammissibilità. Infatti le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il novellato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito (tre anni prima dell’introduzione del presente ricorso) che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità un errore consistito nell’omesso esame d’un fatto decisivo, ha l’onere di indicare:

(a) quale fatto non sarebbe stato esaminato;

(b) quando e da chi era stato dedotto in giudizio;

(c) come era stato provato;

(d) perchè era decisivo (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso non contiene le indicazioni sub (b) e (c).

1.4. In terzo luogo, e risolutivamente, v’è poi da osservare che lo stabilire quale sia il grado di invalidità permanente residuato ad un infortunio non è una valutazione in diritto, ma è un accertamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.

L’intero primo motivo di ricorso, invece, in null’altro consiste che in una sollecitazione rivolta a questa Corte a rivalutare il materiale probatorio raccolto nei gradi di merito.

Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutaione e la inteipretcqione delle prove in senso dorme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassa.zione”).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano, evidentemente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (che tuttavia non viene richiamato espressamente), la violazione degli artt. 101,194 e 195 c.p.c.; nonchè dell’art. 92 disp. att. c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che il consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Corte d’appello “ha incorso” (sic) nella violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per non aver compiutamente considerato le deduzioni svolte nei gradi di merito dalle odierni ricorrenti. Sostengono queste ultime che il consulente d’ufficio avrebbe ultimato l’elaborato peritale prima ancora che iniziassero le operazioni peritali, come si desumerebbe dalla coincidenza fra la data fissata per queste ultime e la data apposta in calce alla relazione di consulenza; si sarebbe rifiutato di eseguire ulteriori indagini; si sarebbe sottratto al contraddittorio tecnico con i consulenti di parte.

2.2. Il motivo è inammissibile.

In esso, come emerge dalla sintesi appena ricordata al paragrafo precedente, le ricorrenti mescolano due distinte censure: con la prima deducono in buona sostanza che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe assolto al proprio incarico in modo scientificamente corretto; con l’altra si dolgono del fatto che i rilievi alla consulenza tecnica d’ufficio compiuti dai propri consulente di parte non sarebbero stati presi in considerazione nella consulenza d’ufficio, nè dal giudice.

La prima delle suddette censure, tuttavia, investe un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ed è perciò inammissibile per le medesime ragioni esposte nella confutazione del primo motivo di ricorso.

La seconda delle suddette censure, invece, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare l’omesso esame di atti processuali da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, le ricorrenti non ne hanno assolto alcuno.

Il ricorso, infatti, trascura del tutto di indicare, anche solo per riassunto:

-) quali fossero le obiezioni mosse dai propri consulenti di parte alla consulenza tecnica d’ufficio;

-) in quale atto processuale quelle deduzioni furono esposte, e quando venne depositato;

-) in quale fascicolo si trovi il suddetto atto, e con quale indicizzazione.

La rilevata ragione di inammissibilità rende altresì il motivo privo di decisività e come tale ulteriormente menzionato l’art. 360-bis c.p.c., n.2 (Cass. n. 22341/17).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo le ricorrenti censurano la decisione della Corte d’appello di non disporre la rinnovazione della consulenza tecnica. Il motivo, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla possibilità di censurare, in sede di legittimità, una scelta discrezionale riservata al giudice di merito quale è quella di rinnovare le operazioni peritali, resta assorbito dalla ritenuta inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo le ricorrenti lamentano (anche in questo caso senza inquadrare formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) la violazione dell’art. 92 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si censura la sentenza di merito nella parte in cui ha condannato le odierni ricorrenti, soccombenti nel grado di appello, a rifondere alle parti vittoriose le spese del grado. Sostengono che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in considerazione della “complessità della vicenda, che ha visto il susseguirsi di ben quattro c. t. u., tra loro contrastanti e contraddittorie”.

4.2. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente condannato le parti soccombenti alla rifusione delle spese nei confronti delle parti vittoriose, puntualmente applicando l’art. 91 c.p.c..

Quanto alla scelta della Corte d’appello di non compensare le spese di lite, essa, come ripetutamente affermato da questa Corte, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e non sindacabile in sede di legittimità. (si veda Cass., Sez. Un.n. 16988 del 2005).

Nè può ritenersi che la incertezza oggettiva sull’esito della lite, di per sè e da sola, costituisca un “grave ed ecce.zionali motivo” per compensare le spese di lite. Ogni processo, infatti, reca con se lo stigma dell’alea, a meno che una delle due parti non abbia agito o resistito in modo manifestamente temerario.

Pertanto, a seguire la tesi delle odierni ricorrenti, si perverrebbe a questo assurdo: che essendo ogni processo incerto, se si ritenesse l’incertezza una giusta causa di compensazione delle spese di lite, la condanna alla rifusione delle spese potrebbe essere comminata dal giudice solo nei casi di azione o resistenza giudiziali compiute con mala fede o colpa grave: e tale reductio ad absurdum svela la fallacia del ragionamento su cui poggia il quarto motivo di ricorso.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna N.R. e R.M., in solido, alla rifusione in favore di S.S. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di N.R. e R.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA