Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31716 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 07/12/2018), n.31716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11470/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.A. elettivamente domiciliato presso il difensore nel

giudizio di secondo grado, avv. Carlo Lanza del Foro di Sassari, con

studio in Sassari piazza S. Ruju n. 6;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

84/08/10 depositata il 09/04/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

9/5/2018 dal consigliere Roberto Succio;

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in quanto diretto contro la cartella di pagamento ma contenente doglianze non relative a vizi propri della cartella in parola, ma vizi degli avvisi di accertamento – non più contestabili – in forza dei quali (dopo che gli stessi erano stati ritenuti legittimi dal giudice di fronte al quale erano già stati a suo tempo impugnati, con sentenza definitiva) tal cartella è stata emessa;

– il motivo è infondato;

– è ben vero che l’impugnazione del contribuente (come si evince dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso) ha per oggetto la cartella di pagamento con la quale si è proceduto alla messa in esecuzione di pretese tributarie derivanti dalla sentenza della CTR Sardegna n. 197/2/99 la quale ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IVA riferiti agli anni 1986, 1988, 1989;

– dall’esame della sentenza impugnata, peraltro, si evince anche come la CTR abbia implicitamente pronunciato proprio sull’eccezione che parte ricorrente lamenta esser stata pretermessa, tanto è vero che la stessa ha deciso il merito della pretesa veicolata proprio con la cartella di pagamento “de qua”, dopo aver dato atto che la cartella era il “primo atto” impugnabile.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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