Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31715 del 07/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 07/12/2018), n.31715
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21196/2015 R.G. proposto da:
D.B.C.M. rappresentata e difesa giusta delega in
calce al ricorso dall’avv. Saverio Adamo con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Bruna Cassarà, via Tuscolana n. 3398;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 1540/21/15 depositata il 13/04/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
8/5/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha
dichiarato inammissibile l’appello del contribuente confermando la
pronuncia di prime cure;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione
la contribuente denunciando – complessivamente – violazione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e s.m.i. per aver erroneamente
ritenuto la CTR l’inammissibilità dell’appello poichè sprovvisto
dei requisiti di specificità dei motivi.
Fatto
CONSIDERATO
che:
– osserva preliminarmente la Corte che il motivo di cui si è detto è in primo luogo ammissibile, in quanto la sua articolazione consente a questo giudice di individuare con certezza la questione di diritto posta;
– venendo all’esame del motivo, lo stesso risulta fondato;
– si duole in sostanza il ricorrente della illegittima valutazione dei motivi di appello come privi di specificità;
– nel concreto, si evince nel presente caso come il contribuente abbia invero effettivamente criticato la sentenza impugnata ovviamente riproponendo le questioni rigettate dal primo giudice ma nel contempo articolando motivi specifici di critica a censura alla stessa; tanto è vero che la CTR impiega svariate righe della propria sentenza per identificarle, enunciarle e riassumerle punto per punto dimostrando di averle comprese e valutate;
– conseguentemente, risulta illegittima la pronuncia di genericità dei motivi dell’appello; dovrà pertanto la CTR in sede di rinvio riesaminare l’impugnazione;
– non sussiste il presupposto per il “raddoppio” del contributo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione che deciderà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018