Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31715 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7820-2018 proposto da:

D.M.G., RICORSO NON DEPOSITATO AL 20/03/2018;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

D’OSSOLA 100, presso lo studio dell’avvocato MARIO PETTORINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PETTORINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3638/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

RITENUTO

che l’avv. D.M.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza 5 settembre 2017, n. 3638, della Corte di Napoli che, accogliendo l’appello di C.C. e riformando la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato fondata l’opposizione all’esecuzione proposta dalla C. nei confronti dell’avv. D.M.;

che resiste C.C. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Considerato che risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte che il ricorso, notificato il 2 novembre 2017 dal ricorrente, non è stato depositato nel periodo che va da tale data fino al 20 marzo 2018; che l’iscrizione a ruolo, pertanto, è stata effettuata dalla parte più diligente, essendo stato comunque il ricorso notificato (v. Sezioni Unite, sentenza 7 luglio 1988, n. 4500);

che il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, comporta l’improcedibilità del ricorso; che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; che a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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