Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31714 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 07/12/2018), n.31714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24189/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.P.G. rappresentato e difeso giusta delega in calce al

controricorso dall’avv. Pasquale Ragone, con domicilio eletto presso

la Cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 172/18/10 depositata il 06/07/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

8/5/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione finanziaria contro la pronuncia di primo grado che ha accolto il ricorso della società contribuente, annullando il diniego di condono impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate; resiste con controricorso il contribuente;

– con il ricorso, si duole l’Agenzia delle Entrate della violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere, complessivamente sintetizzando le censure, la CTR erroneamente ritenuto che la definizione di cui all’art. 9 bis ridetto implichi (per produrre gli effetti estintivi ben noti) il pagamento di tutte le rate del condono;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte in controricorso e dirette a far pronunciare l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate;

– l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione è infondata;

-. la sentenza impugnata risulta depositata il 6 luglio 2010; il termine per il ricorso in cassazione, secondo il testo dell’art. 327 c.p.c. in allora vigente, era di un anno dal deposito;

– conseguentemente, detto termine scadeva (computandosi il periodo di sospensione feriale allora previsto dal 1 agosto al 15 settembre) il 5 ottobre 2011;

– risulta quindi tempestivo il primo tentativo di notifica, eseguito il 4 ottobre 2011; e risulta parimenti tempestivo il secondo tentativo eseguito in data 6 novembre 2011 e perfezionatosi con successo, come si evince anche dal controricorso, in data 8 novembre 2011; seguiva una ulteriore notifica in data 1 dicembre 2011;

– orbene, osserva la Corte che ogni notifica (sia quella non perfezionata che le seguenti) hanno avuto luogo nel rispetto di un termine ragionevole dalla conoscenza del mancato perfezionamento della notifica che questa Corte ha indicato come termine entro il quale può appunto ragionevolmente attivarsi il notificante per tentare nuovamente la notifica ove il precedente tentativo non abbia avuto successo, nel presente caso per il fatto incontroverso della errata indicazione da parte dell’agente notificatore del codice di avviamento postale (90124 anzichè 80134);

– questa Corte, come è noto, ritiene infatti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009) che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie; (conformi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18074 del 19/10/2012; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Sez. L., Sentenza n. 16943 del 27/06/2018);

– il ricorso è quindi stato tempestivamente notificato;

– l’eccezione relativa all’improcedibilità del ricorso, per esser stato lo stesso prima depositato e poi notificato, è infondata;

– è evidente infatti che il deposito ha preceduto il terzo tentativo di notifica, poichè parte ricorrente ha eseguito il deposito necessariamente – come dovevasi – entro il termine di giorni venti dalla seconda notifica, non potendo la stessa disporre del ridetto termine in attesa di ottenere prova del perfezionamento della stessa e confidando quindi legittimamente nel suo buon esito;

– parimenti infondata è l’eccezione relativa all’asserito difetto di autenticità delle copie notificate; parte controricorrente invero le formula in modo del tutto generico e dubitativo senza comunque che risulti esser stata presentata querela di falso per contestare la pubblica fede quanto alla copia del ricorso notificata;

– può dunque procedersi all’esame del ricorso: esso è fondato;

– la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31133 del 29/12/2017 che “in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale;

– ancora, si è meglio precisato sul punto e in termini che (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 26683 del 22/12/2016) “il condono fiscale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge;

– pertanto, non avendo il contribuente integralmente versato le somme dovute, come in atti è pacifico e come si evince dalla sentenza impugnata, il ricorso deve esser accolto

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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