Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31713 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 07/12/2018), n.31713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14789/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 70/31/10 depositata il 16/04/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

8/5/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria confermando la pronuncia di primo grado;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con ricorso affidato a un unico motivo. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– con l’unico motivo di ricorso, articolato in realtà in due censure, si denuncia sia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, art. 30, comma 2 e art. 55, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2002 (in realtà si tratta di una omessa presentazione non dell’intera dichiarazione, ma del solo quadro IVA) non impedisca il riporto in detrazione nell’anno successivo del credito maturato, sia l’insussistenza del credito IVA, in quanto gli elementi acquisiti dal secondo giudice non sarebbero idonei a provare l’illegittimità dell’atto impositivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il motivo di cui si è detto è in parte infondato e in parte inammissibile;

– quanto alla prima censura, questa Corte ha ritenuto che (Cass. Sez. U., Sentenza n. 17757 del 08/09/2016) la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

– quanto alla seconda censura, la stessa risulta inammissibile per due ragioni;

– in primo luogo il mezzo difetta sul punto di autosufficienza, poichè in ricorso non si indica di aver posta nei precedenti gradi tal questione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012), dal momento che se la parte intende riproporre in sede di legittimità un’eccezione non rilevabile di ufficio, formulata davanti al giudice di merito, e sulla quale questi abbia omesso di pronunciarsi, ha l’onere non solo di procedere all’esposizione del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire la verifica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in aderenza al principio di autosufficienza, ma anche di formulare specifico motivo di ricorso per vizio processuale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame ex art. 112 c.p.c. non si sottrae al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione;

– secondariamente, come ritenuto dalla giurisprudenza citata ut supra, il motivo è inammissibile anche perchè dedotto come violazione di legge, e non come vizio di omessa pronuncia;

– ne deriva, conclusivamente, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e liquida le spese in Euro 2.500 oltre ad accessori di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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