Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31713 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6397-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO

DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

MILANO, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROBERTO FAGNANO, ENNIO CERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1499/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Dott. B.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e l’Università degli studi di Milano chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione. A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di aver svolto il corso di specializzazione in chirurgia generale negli anni dal 1998 al 2003, percependo esclusivamente la borsa di studio di lire 21.500.000 annui di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6. Aggiunse che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007. Concluse, pertanto, nel senso che tale aggiornamento doveva essergli riconosciuto, con conseguente applicazione della normativa di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 1999.

Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, sia in ordine all’immediata applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999 che in ordine alla domanda di rideterminazione e di indicizzazione annuale della borsa di studio.

2. La sentenza è stata impugnata dal Dott. B. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 ottobre 2017, ha parzialmente accolto il gravame e, confermata la decisione di rigetto in relazione all’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, ha riconosciuto all’appellante il diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali tabellari per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, condannando le Amministrazioni appellate alla rifusione della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all’altra metà.

La Corte territoriale ha osservato che il recepimento delle Direttive dell’Unione Europea in materia di medici specializzandi doveva ritenersi compiuto già con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, per cui l’aumento dei compensi stabilito col D.Lgs. n. 368 del 1999 e attuato effettivamente solo a decorrere dall’anno accademico 20062007 non poteva costituire inadempimento della direttiva 93/16/CEE, posto che essa nulla aveva innovato rispetto all’obbligo di corresponsione di un’adeguata retribuzione ai medici specializzandi.

Quanto alla domanda subordinata di riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, la Corte ha osservato, invece, che la domanda era da ritenere fondata, dovendosi ritenere il blocco degli incrementi di tale borsa limitato al biennio 1992-1993.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono ricorso il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e l’Università degli studi di Milano, con unico atto affidato ad un motivo.

Resiste il Dott. B.S. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen., comma 1; del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41 e 46; della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300; degli artt. 234, 249 Trattato CEE, e delle direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362, dell’art. 13 direttiva n. 82/76 CEE, dell’art. 1, comma 1, della direttiva 93/16; del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, convertito, con modifiche, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 36, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36.

Nell’ambito di una complessa ed articolata censura, l’Avvocatura dello Stato sostiene che la sentenza impugnata sarebbe frutto di un equivoco, perchè il ricorrente non avrebbe diritto, in realtà, ad alcun incremento o indicizzazione della borsa di studio così come determinata dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

1.1. Il ricorso è fondato.

Occorre innanzitutto rilevare che oggetto del ricorso non è la questione – già più volte scrutinata da questa Corte in una serie ormai numerosa di provvedimenti – se la piena attuazione delle note direttive Europee in materia di medici specializzandi sia avvenuta già col D.Lgs. n. 257 del 1991 (com’è ormai pacifica acquisizione giurisprudenziale), ovvero soltanto con il D.Lgs. n. 368 del 1999. Poichè il ricorso è stato proposto solo dai Ministeri competenti, esso ha ad oggetto l’unica questione sulla quale la Corte di merito si è pronunciata in senso favorevole all’odierno controricorrente, e cioè quella della sussistenza o meno, a favore dei medici che si trovano in tale condizione, del diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali tabellari per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1).

In relazione a tale questione il Collegio intende ribadire ciò che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, escludendo che tale diritto sussista.

E’ stato affermato, infatti, con un orientamento al quale va data ulteriore continuità, che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (così le Sezioni Unite, sentenza 16 dicembre 2008, n. 29345, la sentenza 15 giugno 2016, n. 12346, e l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670).

In ordine alla questione direttamente oggetto del ricorso, il Collegio intende ribadire e dare continuità al principio già enunciato dalla sentenza 23 febbraio 2018, n. 4449, secondo cui l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, ha consolidato (in 315 miliardi di lire) la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. Deve, pertanto, essere ribadito che a partire dal 1998 e sino al 2005, in virtù delle successive disposizioni ora richiamate, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dal Dott. B..

In considerazione della complessità della questione e delle oscillazioni della giurisprudenza, la Corte ritiene opportuno compensare integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal Dott. B. e compensa integralmente le spese dei tre gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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