Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31712 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 05/08/2018, dep. 07/12/2018), n.31712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26193 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.G. e Figli snc;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 173/2/2010,

depositata in data 11 agosto 2010;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8

maggio 2018 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in epigrafe con la quale è stato accolto l’appello della società contribuente e riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva rigettato il ricorso dalla medesima proposto;

Il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: la società contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2001 ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, con la quale era stato contestato l’omesso e/o il ritardato pagamento dell’Iperf, Iva e Irap, relativi all’anno di imposta 2000; la Commissione tributaria provinciale di Messina aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello la società contribuente, deducendo: il mancato invio della comunicazione preventiva, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva; si era costituita l’Agenzia delle entrate che aveva chiesto il rigetto dell’appello;

la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, ha accolto l’appello, avendo ritenuto, in diritto: che, pur non potendosi accogliersi il motivo di appello relativo alla decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, era da ritenersi fondato il motivo di appello relativo alla mancata comunicazione dell’esito della liquidazione, non avendo l’amministrazione finanziaria fornito la prova della notifica ed essendo la suddetta comunicazione necessaria per il rispetto del contraddittorio, come richiesto dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 6, comma 5;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a unico motivo di censura;

la società intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 e del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 54 bis, comma 3, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, in quanto, essendo stato contestato l’omesso versamento delle imposte regolarmente indicate nella dichiarazione dei redditi, non era necessario l’invio di alcuna comunicazione preventiva, essendo la stessa necessaria solo nel caso di verifica di un errore del contribuente;

il motivo è fondato;

la fattispecie in esame riguarda unicamente la pretesa al pagamento degli importi omessi conseguenti al controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi Modello Unico/2001, per il periodo di imposta 2000;

questa Corte ha già affermato che “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3 (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga l’esistenza di errori poichè il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi”(Cass. civ., 3154/2015; Cass. civ., 17396/2010);

inoltre, come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e 7536/2011; Cass. 8342/2012), in tema di riscossione delle imposte, anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del Contribuente (in vigore dal 1/8/2000) non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36 bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di alcun chiarimento, e se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”;

con riguardo, poi, alle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei tributi dovuti risultanti dalle liquidazioni eseguite ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, va richiamato quanto affermato da questa Corte (Cass. 26440/2010; Cass. 20691/2014; Cass. 19200/2017): “in tema di IVA e nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis e delle conseguenti sanzioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, prevedendo l’irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni in misura del trenta per cento dell’importo non versato, ha implicitamente abrogato del D.P.R. n. 633 citato, art. 60, comma 6, nella parte in cui prevedeva che, prima di iscrivere a ruolo l’imposta non versata, l’ufficio invitasse preventivamente il contribuente al pagamento delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, con l’applicazione della soprattassa pari al 60%(percento) della somma non versata, avendo tale invito l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento e non di costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo, ed essendo tale funzione venuta meno con l’entrata in vigore dell’art. 17 cit., che ha fissato la sanzione in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito”;

il ricorso, pertanto, è fondato, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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