Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31712 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13298-2017 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, F.C., D.S.B. & C. SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21337/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, D.S.B., F.C. e la Generali Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale il motociclo di sua proprietà era stato investito dalla vettura di proprietà del D.S., condotta nell’occasione dal F..

Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dal S. in ordine all’entità della liquidazione del danno e il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 novembre 2016, ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Ha osservato il Tribunale che, depositata la sentenza di primo grado il 27 agosto 2012, i termini per proporre appello cominciavano a decorrere, data la pendenza del periodo feriale, dal successivo 16 settembre, con la conseguenza che l’impugnazione, per essere tempestiva, avrebbe dovuto essere proposta entro il 16 marzo 2013; per cui, essendo stato l’appello spedito per la notifica il 18 marzo 2013, lo stesso era da ritenere tardivo.

3. Contro la sentenza del Tribunale ricorre Sergio S. con atto affidato ad un solo motivo.

Gli intimati Generali Assicurazioni s.p.a., D.S.B. e F.C. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Con ordinanza interlocutoria 16 novembre 2018, n. 29669, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.S.B., litisconsorte necessario, al quale il ricorso non risultava essere stato regolarmente notificato, ed il ricorrente ha provveduto all’adempimento nei termini indicati da tale ordinanza, mentre il D.S. non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso, quindi, è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio dell’I 1 luglio 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 5, rilevando che, poichè il 16 marzo 2013 cadeva in giornata di sabato, il termine per proporre appello era da ritenere prorogato al successivo lunedì 18 marzo, giorno in cui esso era stato spedito per la notifica; sicchè l’impugnazione era tempestiva.

1.1. Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha correttamente individuato nella data del 16 settembre 2012 il momento iniziale del termine lungo per proporre l’appello, posto che, essendo stata la sentenza pubblicata durante il periodo feriale (che all’epoca durava dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), nessun termine poteva cominciare a decorrere fino alla data del 15 settembre. Altrettanto correttamente, poi, il Tribunale ha individuato il termine finale nel successivo 16 marzo 2013, perchè nel calcolo del termine lungo si conta a mesi, per cui i sei mesi andavano a scadere nella data ora indicata. La sentenza impugnata non ha però considerato che quella data cadeva nella giornata di sabato, per cui il termine doveva essere prorogato al successivo lunedì 18 marzo, in conformità della previsione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (sentenza 4 maggio 2012, n. 6728, e ordinanza 12 gennaio 2016, n. 310).

Ne consegue che l’appello – spedito per la notifica, come rileva lo stesso Tribunale, proprio il 18 marzo 2013 – era stato proposto nell’ultimo giorno utile ed era, quindi, tempestivo; il che comporta l’accoglimento del ricorso.

2. La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale giudicherà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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