Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31710 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16952/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

Z.D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO M.

BELLIGOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2013, R.G.N. 482/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 3 luglio 2013, la Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione resa dal Tribunale di Verona ed accoglieva l’opposizione proposta da Z.D.R. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi e sanzioni per mancata iscrizione alla gestione commercianti;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto in primo luogo fondata l’eccezione di decadenza dall’azione esecutiva D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25, in cui sarebbe incorso l’Istituto relativamente ai crediti maturati antecedentemente al luglio 2005 per essere stati questi iscritti nel novembre 2007 e, dunque, oltre il termine del 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del verbale di accertamento, nella specie intervenuta il 5.7.2005, non operando con riguardo ai predetti crediti lo ius superveniens dato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. nella L. n. 122 del 2010, dovendosi dubitare dell’applicabilità di tale norma nei casi in cui la fattispecie estintiva si sia già verificata e, comunque, ai giudizi pendenti, in secondo luogo la non ravvisabilità dei presupposti per la iscrizione del Carri, già iscritto quale socio amministratore della BZ2 S.r.l. alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, anche alla gestione commercianti per svolgere attività lavorativa all’interno dell’azienda, espletando egli attività tutte non qualificabili in termini di partecipazione al lavoro aziendale, ovvero non concretantisi nello svolgimento abituale e prevalente dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa, ma riconducibili al ruolo gestorio ricoperto di amministratore della Società;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, Z.D.R.;

che il controricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. nella L. n. 122 del 2010, in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale circa la natura sostanziale della decadenza sancita dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, per cui la stessa verrebbe ad incidere sul diritto di credito dell’Istituto anzichè sulla sola sua potestà di agire esecutivamente, dovendo al contrario ritenersi che, non rivestendo la decadenza ivi prevista tale natura, l’Istituto ben può, in ragione del disposto del richiamato art. 38, riattivare la procedura esattoriale per i crediti per i quali è maturata la decadenza secondo il regime previgente;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo leggersi la disciplina invocata in termini per cui alla partecipazione al lavoro aziendale è riconducibile l’espletamento oltre che di un’attività esecutiva o materiale anche di un’attività organizzativa e direttiva, tuttavia distinguibile dall’attività di amministratore della società peraltro destinata a concretarsi nel compimento di alcuni atti tipici riservati dalla legge;

che ragioni di priorità logica e giuridica impongono di procedere preliminarmente all’esame del secondo motivo di impugnazione, dalla cui eventuale infondatezza conseguirebbe la definitività della statuizione della Corte territoriale circa l’insussistenza del credito azionato dall’Istituto, restando assorbito l’ulteriore e successivo profilo della correttezza della statuizione resa dalla stessa Corte circa la sua ineseguibilità per intervenuta decadenza;

che con riguardo al secondo motivo deve osservarsi come questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr Cass. nn. 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) abbia, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all’esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base all’individuazione dell’attività “prevalente” (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012);

che si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell’interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell’esistenza dell’obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicchè la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui alla L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, già sopra ricordato comma 203;

che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

che, nel caso in esame, il decisum della Corte territoriale è coerente con tali principi ed in particolare con il parametro normativo che richiede per l’iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attività personale e prevalente, avendo la Corte territoriale, sul presupposto che l’attività svolta dal Carri non implicava l’espletamento di compiti esecutivi, ma era riconducibile al ruolo gestorio da questi ricoperto, escluso, con accertamento di fatto in nessun modo investito di censura, l’obbligo del medesimo all’iscrizione presso la gestione commercianti;

che la ricostruzione fattuale alla base della decisione della Corte territoriale non risulta contrastata dall’Istituto ricorrente; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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