Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3171 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3171 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 352-2012 proposto da:
COMUNE DI EBOLI (c.f. 00318580651), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato DE

Data pubblicazione: 12/02/2014

CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati STARACE ALDO, ROMANO DOMENICO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1997

contro

DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA, DE MARTINO GIUSEPPE,

1

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL COMUNE DI
EBOLI;
– intimati –

Nonché da:

elettivamente domiciliati in ROMA, Via PALERMO 43,
presso l’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CACCIATORE FORTUNATO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI EBOLI, SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI NEL COMUNE DI EBOLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 782/2011 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 08/10/2011;

DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA, DE MARTINO GIUSEPPE,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANO D. che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito

1 ‘ incident a le .

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 ottobre 2011 la Corte d’appello di Salerno, in
accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da De Martino
Anna Maria Rosaria e De Martino Giuseppe, proprietari di terreni

da P.R.G., espropriati dal comune di Eboli per l’attuazione del Piano
degli Insediamenti produttivi, i cui adempimenti erano stati delegati
alla Società Consortile Mista per azioni, determinava l’indennità di
espropriazione in euro 67.968,00 e l’indennità di occupazione
legittima in euro 6.720,00, a carico del comune, ordinandone il
deposito presso la competente Agenzia, oltre gli interessi legali
dalle date ivi precisate e detratta l’indennità provvisoria già
versata; con condanna del comune e della Società Mista, in solido,
alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli opponenti.
Avverso la sentenza notificata il 20 ottobre 2011 il comune di
Eboli proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e
notificato il 19 dicembre 2011.
Resistevano i signori De Martino con controricorso e ricorso
incidentale condizionato in unico motivo.
La Società Consortile Mista non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 12 dicembre 2013 il P.G. precisava le
conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il comune di Eboli deduce la
violazione dei articoli 112 e 277 cod. proc. civ., 9, 31, 32 e

1

ricadenti in zona di insediamento industriale e commerciale previsto

38 cod. proc. civ., 19 I. 22 ottobre 1971 n.865, 54 d.p.r. 8
giugno 2001 n.327, nonché la carenza di motivazione
nell’omessa pronunzia sulla domanda di garanzia, o
regresso, formulata nei confronti della Società Consortile

previa autorizzazione del consigliere istruttore.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’affermazione della legittimazione passiva del comune
di Eboli, con esclusione di un rapporto di concessione
traslativo in favore della Società Consortile, comporta
automaticamente, de plano, il rigetto della domanda di
regresso che, proprio su tale concessione si basava.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.
16, comma 1 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, nonché la carenza di motivazione nell’omessa
subordinazione dell’erogazione dell’indennità di
espropriazione alla condizione del versamento dell’I.c.i. da
parte dei sigg. De Martino.
Il motivo è infondato, alla luce della sentenza 22
dicembre 2011 n.338 della Corte Costituzionale,
dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.

2

Mista p.a. per l’attuazione del P.I.P., chiamata in causa

Il terzo motivo, con cui si deduce la mancata
applicazione dell’art.37, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n.
327 (Testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità),
nel testo novellato dell’art.2, comma 89, lettera a) e

finanziaria 2007), propone una interpretazione difforme da
quella più volte ribadita da questa Corte, secondo cui nella
determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito
della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost.
n. 348 del 2007) dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, d.l. 11 luglio
1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla I. 8 agosto
1992 n. 359, i criteri previsti dall’art. 2, comma 89, I. 24
dicembre 2007 n. 244, in quanto introdotti come modifica
dal d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37, commi 1 e 2 (t.u.
espropriazioni), si applicano soltanto nelle procedure
espropriative soggette al predetto Testo unico: e cioè,
quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia
intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno
2003), secondo le previsioni dell’art. 57, come modificato
dal d.Ig. 27 dicembre 2002 n. 302. Mentre, nelle procedure
soggette al regime pregresso rivive la I. 25 giugno 1865 n.
2359, art. 39 e va quindi fatto riferimento al valore di
mercato, perché la norma intertemporale di cui all’art. 2,
comma 90, I. n. 244 del 2007 prevede la retroattività della

3

comma 90 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge

nuova

disciplina

di

determinazione

dell’indennità

espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso,
e non anche per i giudizi (Cass., sez. unite, 28 ottobre
2009, n. 22756).

25% prevista dall’art. 37 d.P.R. 327. Non senza notare che
la predetta detrazione non trova comunque applicazione
nel caso in cui il procedimento sia adottato per realizzare
un semplice programma di edilizia convenzionata o di P.I.P.
inidonei ad integrare il presupposto dell’intervento di
riforma economico-sociale cui la norma riconduce la
riduzione del 25% del valore venale del bene ai fini della
determinazione dell’indennità: intervento, che deve invece
riguardare l’intera collettività o parti di essa
geograficamente o socialmente predeterminate, in
attuazione di una previsione normativa che in tal senso lo
definisca (Cass., sez. 1, 23 febbraio 2012, n. 2774).
Il quarto motivo, con cui si lamenta la carenza di
motivazione nella concreta determinazione dell’indennità di
esproprio di area edificatoria appare inammissibile,
risolvendosi in una difforme valutazione degli elementi di
fatto apprezzati dalla corte d’appello di Salerno, e dunque,
in un sindacato di merito che non può trovare ingresso in
questa sede.
4

Pertanto, era in limine inapplicabile la detrazione del

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato dei
sigg. De Martino.
P.Q.M.

– Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e

liquidate in complessivi C 7.200,00, di cui C 7.000,00 per
compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 12 Dicembre 2013

condanna il comune di Eboli alla rifusione delle spese processuali,

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