Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3171 del 09/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3171 Anno 2018
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6838/2011 R.G. proposto da
COBRA s.r.l. (già COBRA s.p.a.), in liquidazione, in persona del
liquidatore giudiziale, dott. Maurizio Oggioni, rappresentata e difesa,
per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. prof. Giuseppe
Marino ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv.
Fabrizio Gizzi, in Roma, alla via Oslavia, n. 30;
–
ricorrente
–
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–
controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n_ 143/34/2010, depositata in data 21 luglio 2010.
Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 12 settembre 2017.
Data pubblicazione: 09/02/2018
RILEVATO
– che, in controversia relativa a riprese a tassazione ai fini IVA,
IRPEG ed IRAP di diversi componenti negativi di reddito relativi
all’anno 2004, ritenuti indeducibili in quanto non inerenti e non
documentati, e di indebito utilizzo del plafond vincolato ex art. 8,
che l’amministrazione finanziaria aveva operato nei confronti della
società contribuente con due avvisi di accertamento, la Commissione
tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 143 del 21
luglio 2010 accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle fntrate
relativamente alla ripresa a tassazione ai fini IVA per l’anno di
imposta 2005, mentre, con riferimento all’anno di imposta 2004,
confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato le
riprese a tassazione ai fini dell’imposta sul reddito per complessivi
26.893,00 Euro;
–
che i giudici di appello ritenevano legittima la ripresa a
tassazione per l’uso indebito che la società contribuente di una
somma che «facendo parte di un plafond vincolato […] che avrebbe
dovuto essere utilizzata solo per l’acquisto di merci destinati
all’esportazione, nello stato originario ed entro sei mesi dalla data di
acquisto […]; il che collide con il fatto – documentalmente
dimostrato dall’Ufficio – che la Cobra s.p.a. non aveva la
disponibilità fisica della merce in causa»;
– che avverso tale statuizione la società contribuente propone
ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia
delle entrate con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un
motivo;
– che con memoria del 31 luglio 2017 la ceinffiliricorrente, sul
presupposto di aver aderito alla procedura di cui all’art. 6 d.l. n. 193
del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016
(c.d. rottamazione delle cartelle), chiedeva dichiarasi l’intervenuta
2
comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, anche per l’anno di imposta 2005,
cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese fiscali
di cui agli avvisi di accertamento impugnati, esclusa quella ai fini
IRES ed IRAP per complessivi 26.893,00 Euro, relativa a costi
concernenti consulenze tecniche ed analisi e ricerche di mercato;
CONSIDERATO
–
che la società ricorrente ha depositato documentazione
cartelle di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; QA~hTDU
– che, pertanto, è venuto meno l’interesse della stessa ai motivi
di ricorso per cassazione, con i quali ha dedotto il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto decisivo e
controverso costituito dalla effettiva disponibilità in capo ad essa
società cedente della merce destinata all’esportazione nelle
operazioni triangolari dalla stessa effettuate (primo motivo) e
l’omessa pronuncia dei giudici di appello sui motivi di appello
incidentale proposti con riferimento alle riprese a tassazione operate
dall’amministrazione finanziaria ai fini IRPEG ed IRAP in relazione
all’anno di imposta 2004 (secondo motivo);
–
che va accolta la richiesta della ricorrente e dichiarata la
cessazione della materia del contendere limitatamente alle riprese
fiscali oggetto del ricorso principale, ovvero a quelle di cui agli avvisi
di accertamento impugnati, esclusa quella ai fini IRES ed IRAP per
complessivi 26.893,00 Euro, relativa a costi concernenti consulenze
tecniche ed analisi e ricerche di mercato;
–
che è fondato e va accolto, invece, il motivo di ricorso
incidentale con cui la controricorrente deduce la violazione dell’art.
112 cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di pronunciare sul
motivo di appello con cui aveva censurato la statuizione di primo
grado di annullamento della ripresa a tassazione dell’importo di Euro
3
attestante l’adesione alla procedura c.d. di rottamazione delle
26.892,00, effettuato ai sensi dell’art. 108, comma 3, TUIR (d.P.R.
n. 917 del 1986);
– che, invero, nella sentenza impugnata non si ravvisa alcuna
pronuncia sul motivo di appello riprodotto per autosufficienza dalla
ricorrente Agenzia, formulato con riferimento alla «insufficiente
‘ quella della
commissione tributaria provinciale «in relazione ai recuperi a
tassazione di C 26.892,57 effettuati ai sensi dell’art. 108, comma 3,
TUIR» (controricorso, pag. 9);
– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in parte qua
con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, che
pronuncerà sul motivo di appello pretermesso rideterminando, ove
necessario, le sanzioni applicabili alla luce dello ius supeveniens
di
cui al d.lgs. n. 158 del 2015, e provvederà alla liquidazione delle
spese processuali anche del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla
riprese fiscali oggetto di ricorso principale, accoglie il motivo di
ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente al
motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione.
motivazione della sentenza impugnata», q;3z ‘