Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3171 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 07/02/2017, (ud. 25/10/2016, dep.07/02/2017),  n. 3171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30183-2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.T. C.F. (OMISSIS), N.G. C.F. (OMISSIS),

T.C., quali soci della Società OLIMPIA SPORT DI T.

S.A.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

VILLA SACCHETTI, 9 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA

POLLAROLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1180/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2010 r.g.n. 1314/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito l’Avvocato POLLAROLO ERNESTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per: cassazione con rinvio, con

applicazione ius superveniens.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’1/12/2010 – 9/12/2010, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione dell’Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria che l’aveva condannato a restituire alla società Olimpia Sport di T. s.a.s. la somma di Euro 1345,10, corrispondente al 90% dei premi assicurativi obbligatori versati per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, oltre interessi legali dalla presentazione della domanda al saldo.

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha osservato che la normativa applicata per la restituzione dei predetti premi assicurativi attribuiva alle imprese alluvionate il diritto a ripetere il 90% dei premi Inail versati e ciò, da un lato, perchè il D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, (conv. con L. n. 17 del 2007) aveva espressamente esteso ai versamenti previdenziali ed assicurativi obbligatori i benefici già previsti dalla L. n. 289 del 2002, e, dall’altro, perchè la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, doveva essere interpretato nel senso che la definizione della posizione contributiva poteva avvenire sia in favore di chi aveva pagato solo il 10% del dovuto, sia in favore di chi aveva già pagato attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, pena la violazione dell’art. 3 Cost..

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inail con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso T.T., N.G. e T.C., quali soci della società Olimpia Sport di T. s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di censura l’Inail lamenta la violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, art. 3 quater, comma 1, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7 bis, 13 e 7, comma 1, convertito con la L. n. 22 del 1995, contestando la sussistenza del diritto della ditta alluvionata alla restituzione delle somme versate a titolo di premio assicurativo, così come riconosciuto dalla Corte territoriale sulla base di una interpretazione delle norme di riferimento che la difesa dell’ente reputa erronea.

2. Col secondo motivo l’Inail deduce la violazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 13 e 7, comma 1, convertito con la L. n. 22 del 1995, sotto il profilo della non rimborsabilità delle somme già versate.

3. Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e che ai fini di una compiuta motivazione occorre seguire una ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

4. Com’è noto, L. n. 350 del 2003, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7 – bis, (conv. con L. n. 22 del 1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell’importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni del L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo del D.L. ult. cit., art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione. Si è, inoltre, precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994”, venendo, altresì, fugato ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive, non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

5. Ha, inoltre, chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

6. Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, mette conto invece dare atto della decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015 (notificata con il n. C (2015) 5549 e pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016). Con tale decisione, infatti, la Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici in questione nel presente giudizio fossero state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, ha concluso che esse “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133), aggiungendo, in punto di conseguenze (punti 134-136):

a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perchè il beneficio è in linea col regolamento c.d. de minimis applicabile, oppure perchè è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);

b) che l’Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;

c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi.

La Commissione, infine, ha esentato l’Italia dall’obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l’unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell’area colpita.

7. Ciò posto, va ricordato che le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorchè prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n. 15354 del 2014).

Nel caso di specie, recando una normativa che, all’evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, che essendo posteriore alla proposizione del ricorso può e deve essere valutato, dal momento che la questione della spettanza o meno dei benefici (non importa in quale forma) è stata devoluta all’esame di legittimità. E costituendo principio consolidato quello secondo cui, allorchè lo ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 5888 del 2005, sulla scorta di Cass. n. 5224 del 1998), s’impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

8. Deve per contro negarsi che la vicenda per cui è causa configuri un’ipotesi di “aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione” del 17.12.2002, di cui al punto 136 della decisione della Commissione: in specie, infatti, l’Istituto previdenziale non ha effettuato alcun pagamento con animus so/vendi, ma si è limitato ad eseguire un comando giudiziale, che ha contestualmente impugnato, anche in questa sede, contestando il diritto della impresa al beneficio, onde non è configurabile nè un pagamento nè, a fortiori, un atto di concessione di aiuti.

Dovendo, pertanto, ritenersi che nella vicenda per cui è causa, controvertendosi di “pagamenti di aiuti in essere”, debba trovare piena applicazione lo ius superveniens di cui alla decisione della Commissione dianzi cit., restando viceversa irrilevanti le statuizioni della medesima decisione in punto di recupero di aiuti già concessi, mette conto piuttosto ribadire che la decisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sul piano generale il regime delle agevolazioni, ha lasciato ferma la legittimità dell’intervento legislativo allorquando l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento c.d. de minimis applicabile (punto 115 della decisione), ovvero possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (punto 132 della decisione).

9. Segue da quanto sopra che il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto dell’azienda in epigrafe a fruire dei benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine, anzitutto, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio: arg. ex Cass. n. 6756 del 2012), tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011). Qualora la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, il giudice del rinvio dovrà verificare la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito dall’impresa per effetto dell’alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 della decisione), e dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi, giacchè l’aiuto oggetto dell’attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo.

Nell’accertare tali circostanze, inoltre, il giudice del rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo cui, posto che l’invocazione dello ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

10. In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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