Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31707 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11449/2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MANCINI

4, presso lo studio dell’avvocato GIAN FRANCO D’ONOFRIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 9506/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2013, R.G.N. 6081/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava l’opposizione proposta da S.G. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi e sanzioni per la mancata iscrizione alla gestione commercianti;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la ravvisabilità dei presupposti per la iscrizione del S., quale socio ed amministratore unico della Carpe Diem S.r.l. alla gestione commercianti ai sensi della L. n. 662 del 2006, art. 1, comma 203, restando indifferente, stante l’inapplicabilità nella specie del comma 208 e, pertanto, l’ammissibilità della doppia iscrizione, la prevalenza dell’attività autonoma di architetto svolta dall’interessato implicante l’iscrizione del medesimo alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’INPS si è limitata al deposito della delega per la difesa nel corso dell’udienza;

che il S. ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 160 del 1975, art. 23, nel testo modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, artt. 113,115 e 116 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale, avendo questa ritenuto sufficiente ad integrare i requisiti di legge per l’iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti la titolarità e la gestione della Società a prescindere dall’effettivo svolgimento di un’attività di prestazione d’opera nell’interesse dell’azienda commerciale viceversa necessaria e nella specie esclusa dall’esito dell’istruttoria ignorato dalla Corte territoriale;

che con il secondo motivo il ricorrente ribadisce, sotto il profilo del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la medesima censura di cui sopra concernente la mancata considerazione dell’esito dell’istruttoria attestante il mancato svolgimento da parte del ricorrente di alcuna attività lavorativa nell’ambito della Società dallo stesso amministrata;

che con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., lamenta la carico della Corte territoriale l’omessa considerazione del giudicato formatosi sull’insussistenza dell’obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione commercianti stante la mancata impugnazione da parte dell’INPS del capo della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6035/2013 che così si pronunziava; che, il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati dovendosi qui richiamare le numerose pronunzie rese da questa Corte in casi analoghi (cfr Cass. nn. 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) con le quali, in sintesi, si è affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all’esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione in base all’individuazione dell’attività “prevalente” (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012);

che si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 208, conv. in L. n. 122 del 2010 e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell’interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all’attività commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell’esistenza dell’obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicchè la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui alla L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, già sopra ricordato comma 203;

che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

che, nel caso in esame il decisum della Corte territoriale è coerente con tali principi ed in particolare con il parametro normativo che richiede per l’iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attività lavorativa personale, avendo la Corte territoriale, sulla base di un accertamento in fatto non più censurabile in questa sede, verificato lo svolgimento da parte del ricorrente di compiti riconducibili ad un ruolo di gestione dell’azienda da ritenersi compatibile con la previsione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e, pertanto, tale da implicare l’obbligo del medesimo di iscrizione presso la gestione commercianti;

che, di contro, inammissibile risulta il terzo motivo, pretendendo il ricorrente di corroborare la censura ivi sollevata, attinente all’intangibilità della statuizione resa in altro giudizio e passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’Istituto circa l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con il deposito, in allegato alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., di documentazione attestante non solo l’avvenuto riconoscimento giudiziale della formazione di quel giudicato ma altresì il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo da parte dello stesso Istituto che avrebbe disposto lo sgravio delle cartelle emesse, deposito da ritenersi invece irricevibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto trattasi di atti e documenti che non attengono alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, i soli che è possibile depositare indipendentemente dal deposito del ricorso o del controricorso; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese, per non aver l’Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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