Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31706 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3100/2014 proposto da:

A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LO BELLO e

TERESA TORNAMBE’;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2723/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/12/2013, R.G.N. 1622/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.12.2013, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da A.F. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme indebitamente percepite a titolo di pensione d’inabilità e indennità di accompagnamento;

che avverso tale pronuncia A.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, articolato in più profili;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 3, quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19060 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014);

che, nel caso di specie, i fatti di causa sono narrati alle pagg. 1-2 del ricorso in modo irrimediabilmente lacunoso, non comprendendosi nè quali fossero le domande spiegate in primo grado, nè cos’abbia accertato il giudice di prime cure, nè come fossero argomentate le doglianze proposte dall’INPS in sede di appello nè, da ultimo, i motivi per i quali la Corte territoriale ne ha disposto l’accoglimento con la sentenza qui impugnata;

che l’esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può in specie ricavarsi nemmeno dall’esame dell’unico e articolato motivo di ricorso, dal momento che, anche quando in esso si evoca la vicenda sostanziale o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le linee difensive, senza che dei fatti sostanziali e processuali si compia mai alcuna precisa enucleazione;

che, sotto altro ma concorrente profilo, si può rilevare come il motivo di ricorso sia illustrato in spregio al principio di specificità, operando continui riferimenti ad atti e documenti (precedente giudizio inter partes conclusosi con il riconoscimento del diritto, successiva revocazione proposta dall’INPS a seguito di sentenza penale, sentenza del giudizio di revocazione, ricorso per decreto ingiuntivo, opposizione e sentenza di primo grado) non trascritti, nemmeno nelle loro parti all’uopo rilevanti;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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