Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31705 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, (ud. 21/02/2018, dep. 07/12/2018), n.31705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15426/2013 R.G. proposto da:

T.R., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco D’Ayala

Valva, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale

Parioli, 43;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 635/4/12, depositata l’11 dicembre 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio

2018 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– T.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’11 dicembre 2012, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006;

– dall’esame della sentenza di appello si evince che l’Ufficio aveva rettificato il reddito di lavoro autonomo dichiarato dal contribuente, esercente attività libero-professionale, in relazione a versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati, e recuperato a tassazione le imposte non versate;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione e dichiarando – e offrendo relativa dimostrazione per via documentale – di aver provveduto all’annullamento parziale, in autotutela, dell’atto impositivo impugnato, stornando dall’imponibile accertato la somma di Euro 103.565,00, pari a prelevamenti dai conti correnti rilevati e ritenuti indicativi di ricavi non dichiarati;

– il ricorrente ha depositato anch’egli il provvedimento di annullamento parziale, in via di autotutela, dell’avviso di accertamento impugnato, nonchè memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione agli elementi di fatto posti dall’Ufficio a fondamento del ricorso alla rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d);

– evidenzia che il giudice di appello, nel ritenere corretta la ricostruzione analitico-induttivo del reddito operata dall’Ufficio in considerazione delle risultanze delle indagini finanziarie eseguite sui suoi conti correnti bancaria e della disponibilità dei finanziamenti a lui concessi, avrebbe omesso di considerare che il mutuo acceso era garantito da ipoteca sul bene compravenduto e aveva una rata di valore non particolarmente elevato, considerato anche che tre erano i soggetti obbligati al pagamento, che il contribuente era proprietario di numerosi immobili e che i titoli custoditi presso la Credem s.p.a., menzionati nell’atto impositivo, erano di titolarità del genitore, sig. T.M.;

– l’esame di tali circostanza avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistente la presunzione di maggiori redditi contestata al contribuente;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, il sindacato sulla motivazione, in relazione alla ricostruzione della quaestio facti posta a fondamento del ragionamento presuntivo e alla prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa, è percorribile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. un., 24 gennaio 2018, n. 1785);

– i fatti che, secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare sono privi di tale carattere, non essendo idonei ad inficiare il ragionamento inferenziale tra i fatti noti accertati e il fatto ignoto presunto;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato esame della documentazione giustificativa dei movimenti posti a base della presunzione di esistenza di ricavi non dichiarati;

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– ne consegue che non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

– il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà, dunque, luogo ad un vizio denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892);

– nel caso in esame, il giudice di appello ha proceduto all’esame della richiamata documentazione probatoria prodotta dal contribuente (in particolare, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da terzi), giungendo alla conclusione della loro inidoneità a dimostrare l’assunto della parte;

– con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistenti ricavi non dichiarati, desumendola dai prelevamenti eseguiti dal contribuente, nonostante la puntuale indicazione da parte di quest’ultimo dei beneficiari delle somme prelevate;

– il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– infatti, come già evidenziato, l’Ufficio, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale del 24 settembre 2014, n. 228, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 32, comma 2, “limitatamente alle parole “o compensi””, in ragione del fatto che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse “lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva”, e, conseguentemente, del venir meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività, ha disposto l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento, in autotutela, limitatamente alla parte relativa all’accertamento del maggior reddito per effetto della contabilizzazione dei prelievi quali ricavi non dichiarati, provvedendo alla rideterminazione delle maggiori imposte e delle sanzioni dovute;

– con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato esame della documentazione giustificativa dei movimenti posti a base della presunzione di esistenza di ricavi non dichiarati costituita da dichiarazioni rese da terzi e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;

– il motivo è inammissibile, in quanto i documenti asseritamente non esaminati non sono idonei, in relazione al loro valore meramente indiziario, ad offrire la prova delle circostanze allegate di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (cfr., in tema, Cass., ord., 26 giugno 2018, n. 16812); tenuto altresì conto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra la violazione del nuovo art. 360, n. 5 (S.U. 19881/14);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA