Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31704 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 07/12/2018), n.31704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25115-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE n.

2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE GIOVANNI DI STEFANO MESSINA;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1401/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dai Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Marsala, con sentenza del 18.09.2012, accogliendo la domanda proposta da M.C., che lamentava un’illegittima occupazione del proprio fondo, condannava C.V. a rilasciare la porzione di fondo dallo stesso occupata, stabilendo che il confine tra i due fondi fosse quello delineato dal Consulente Tecnico d’Ufficio, nonchè a rimuovere la conduttura d’acqua interrata nel fondo M., accertando l’inesistenza di una servitù d’acquedotto a vantaggio del fondo del C. e condannandolo altresì al pagamento delle spese di giudizio.

A seguito di appello interposto dal C., con sentenza n. 1401/16, la Corte di appello di Palermo rigettava il gravame, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, e condannava l’appellante al pagamento delle spese di appello.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, il C. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

L’intimata M. non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata memoria illustrativa dal ricorrente.

Atteso che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 950,951e 2702 c.c., e degli artt. 214 e 215 c.p.c., concernenti i criteri di determinazione dei confini tra fondi contigui. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza della Corte d’appello sarebbe viziata nella parte in cui non avrebbe preso in considerazione, per la determinazione del confine tra il fondo della M. e del C. e per l’accertamento dell’esistenza di una servitù d’acquedotto a vantaggio del C., la dichiarazione rilasciata il 19.07.1990 a quest’ultimo dalla propria dante causa, I.A., originaria unica proprietaria di entrambi i fondi delle parti. In particolare, il giudice del gravame avrebbe errato nel considerare inopponibile la suddetta dichiarazione alla M., qualificandola terza rispetto al rapporto contrattuale intercorso tra il C. e la I..

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 950,951e 2702 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., per non aver il giudice del gravame correttamente valutato l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai teste B. e C.A.. A detta del ricorrente, infatti, entrambe le testimonianze avrebbero confermato quanto contenuto nella dichiarazione di I.A..

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, vertendo entrambi sul medesimo oggetto, non possono trovare ingresso.

Occorre premettere che l’opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti imposti al diritto di proprietà va regolata avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso. A tal fine è necessario indicare nella nota di trascrizione, ai sensi dell’art. 2659 c.c., comma 1, n. 2 e dell’art. 2665 c.c., le specifiche clausole limitative (cfr. Cass. n. 21024/16).

Conseguentemente, la mancata trascrizione della dichiarazione rilasciata il 19.07.1990 al C. dalla propria dante causa, I.A., rende inopponibile alla M. sia l’esistenza di una servitù di acquedotto gravante sul proprio fondo sia la determinazione dei confini in essa stabilita, trattandosi di vincoli non apparenti. Pertanto, essi per produrre effetti anche nei confronti della M., avrebbero dovuto essere specificamente richiamati nell’atto di acquisto del C. e non fatti unicamente oggetto di una dichiarazione successiva non trascritta.

Nella specie, pertanto, la clausola (di stile) inserita nel contratto di vendita del fondo alla M., secondo la quale “la vendita procede a corpo, nello stato di fatto in cui l’immobile venduto attualmente si trova”, si deve intendere riferita agli oneri e vincoli apparenti o rilevabili dal compratore.

In definitiva, l’onere da parte del compratore di diligenza e di indagine sull’esistenza di pesi o di diritti altrui sul proprio fondo incontra il limite della positiva dichiarazione e trascrizione degli stessi, nella specie proprio la mancata trascrizione di una dichiarazione impositiva di pesi giustifica la non opponibilità degli stessi alla resistente;

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., relativamente alla determinazione delle spese di giudizio. Ad avviso di parte ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello inerente alla condanna delle spese di primo grado in favore della M. e avrebbe erroneamente condannato il C. alle spese di secondo grado, non considerando la sua buona fede, nonchè la parziale soccombenza della M..

Il motivo è parimenti infondato.

Il giudice del gravame ha espressamente statuito in ordine alla correttezza della ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, affermando che, per il principio della soccombenza, fossero state poste correttamente a carico del C. (v. pag. 5 della decisione impugnata).

Quanto, invece, alla condanna del C. al pagamento delle spese d’appello, occorre anzitutto premettere che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula da detto sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, allorchè ricorrano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (Cass. n. 24502/2017).

Nella specie, le spese del gravame sono state dal giudice di secondo grado correttamente poste a carico dell’appellante, essendo stati rigettati tutti i motivi di impugnazione e quindi ricorrendo ipotesi di soccombenza integrale.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali, non avendo la controparte svolto difese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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