Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31704 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2380/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE e ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

ISA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 126, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE SPANO e MAURIZIO VALENTINI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già SO.BA.RIT. S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3735/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/01/2013, R.G.N. 3074/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.1.2013, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato le cartelle esattoriali con cui era stato ingiunto a I.S.A. s.r.l. di pagare all’INPS somme per contributi il cui omesso pagamento era stato accertato a seguito di accesso ispettivo;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che I.S.A. s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria della riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che dovessero formare oggetto di prova anche le circostanze da esso ritualmente allegate e non contestate in sede di opposizione;

che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 5, commi 2-3 (conv. con L. n. 608 del 1996), L. n. 151 del 1993, art. 4, D.P.R. n. 218 del 1978, art. 1, D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1 e art. 6, comma 11 (conv. con L. n. 389 del 1989), per avere la Corte territoriale ritenuto che anche per i lavoratori indicati con il numero di matricola da 1 a 100 fosse stata data prova dell’avvenuto assolvimento degli oneri derivanti dalla procedura di riallineamento contrattuale;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l’affermazione secondo cui, nell’ambito del processo del lavoro di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., l’onere di contestazione trae origine dal disposto dell’art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l’onere “di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ai fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda”, di talchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all’oggetto ed alle esigenze istruttorie (Cass. S.U. nn. 761 del 2002 e 11353 del 2004);

che, nell’ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l’anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l’ente previdenziale, benchè convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell’ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., in cui, com’è noto, le parti possono “modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice”;

che, sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell’atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell’opposizione nell’ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), reputa il Collegio che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di “allegazione” a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall’art. 416 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 11353 del 2004, cit.);

che, con riguardo al caso di specie, l’INPS ha preteso di fondare la sussistenza di una non contestazione, da un lato, sulla circostanza che in nessuno dei ricorsi in opposizione a cartella proposti dall’odierna controricorrente vi sarebbe “contestazione circa la (…) corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle di cui al CCNL applicabile” (così il ricorso per cassazione, pag. 4), dall’altro sul rilievo secondo cui codesta contestazione non sarebbe stata contenuta nemmeno nell’atto di appello, essendosi l’odierna controricorrente limitata a censurare “la decisione del Tribunale di ritenere provate tutte le circostanze del verbale ispettivo, sulla base dell’erroneo presupposto che (non) erano state oggetto di espressa contestazione” (ibid., pag. 5);

che, formulata negli anzidetti termini, la censura è per un verso infondata, non potendo, come anzidetto, attribuirsi valore di “allegazione” ai fatti contenuti in atti extraprocessuali, e per altro verso inammissibile per difetto di specificità, nulla dicendosi circa il contegno serbato dall’odierna controricorrente nella sede espressamente deputata all’eventuale contestazione (vale a dire, come parimenti s’è detto, all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.), nè precisandosi in che modo le circostanze pretesamente non contestate erano state veicolate nella memoria di costituzione, in spregio al consolidato principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente tanto il contenuto delle allegazioni quanto il contenuto degli ulteriori atti difensivi della controparte, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (arg. ex Cass. n. 12840 del 2017), e fermo restando che l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando viceversa escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, derivandone, in caso contrario, l’inammissibile effetto di demandare alla controparte e al giudice l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo (così, da ult., Cass. n. 3022 del 2018);

che, con riguardo al secondo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica, pretende di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha compiuto circa l’avvenuto rispetto da parte dell’odierna controricorrente degli oneri della procedura di riallineamento retributivo;

che, anche volendo riqualificare il motivo in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 23940 del 2017), la censura è comunque inammissibile per difetto di specificità, pretendendo l’INPS di assumere quale fatto decisivo la mancata contestazione delle risultanze del verbale ispettivo circa la data di assunzione dei lavoratori indicati con il numero di matricola da 1 a 100 e la mancata allegazione, da parte dell’odierna controricorrente, delle circostanze di fatto da cui poteva desumersi che vi era stato il rispetto degli oneri della procedura (così il ricorso per cassazione, pag. 9), rispetto alle quali valgono le medesime considerazioni dianzi rassegnate a confutazione del primo motivo di ricorso;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatari;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dei difensori di parte controricorrente, antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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