Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31703 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16066 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.B. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Antonio Console (C.F.: CSN NTN 64B09 A662G;

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della ordinanza della Corte di appello di Bari n.

1234/2017, pubblicata in data 4 aprile 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.B. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un procedimento di esecuzione forzata promosso nei suoi confronti da UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari.

La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla C., con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1.

Avvero tale ordinanza ricorre la C., sulla base di quattro motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso sono formulati come segue: “1. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. 3. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 2033 c.c. in tema di interessi e frutti civili. Errore di calcolo decisivo. 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 348 bis c.p.c.”.

Risulta peraltro logicamente pregiudiziale, rispetto all’esame di detti motivi, la verifica dell’ammissibilità del ricorso, diretto ad impugnare l’ordinanza con la quale la corte di appello ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, il gravame proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado, avendo ritenuto insussistente la ragionevole probabilità di un suo accoglimento.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, il ricorso per cassazione è di regola proponibile esclusivamente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte di appello può essere autonomamente impugnata, cioè nel caso di vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 01), vizi nella specie palesemente insussistenti e comunque non dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua opposizione all’esecuzione (ciò è a dirsi anche con riguardo al quarto motivo, indicato in rubrica come censura di violazione dell’art. 348 bis c.p.c., con il quale in sostanza si sostiene che non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, in quanto il gravame stesso era sufficientemente specifico e conteneva argomenti fondati o comunque sufficientemente consistenti). Il ricorso, pertanto, in quanto diretto esclusivamente ad impugnare, per motivi di merito, l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1, (oltretutto sulla base di censure in buona parte anche di per sè inammissibili, come risulta chiaramente quanto meno per il primo ed il secondo motivo, rispettivamente contenenti un profilo di ricorso per cassazione non più previsto dall’art. 360 c.p.c. e contestazioni relative ad accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito), è a sua volta radicalmente inammissibile, il che esime dal riportare più in dettaglio lo specifico contenuto dei singoli motivi di esso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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