Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31702 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 310/2014 proposto da:

C.E.S.I.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI STRADALI IMPIANTI DI

L.V. & C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, L.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO

SCARDIGNO;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2251/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/06/2013, R.G.N. 4363/2011;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.6.2013, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da L.V. e da C.E.S.I.M. Impresa di costruzioni edili stradali impianti di L.V. & C. s.a.s. avverso l’atto di precetto con cui l’INAIL aveva intimato loro il pagamento di somme per premi non pagati già portati da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani successivamente confermato in sede di opposizione;

che avverso tale pronuncia L.V. e C.E.S.I.M. Impresa di costruzioni edili stradali impianti di L.V. & C. s.a.s. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso;

che l’INAIL ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 653 e 654 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il decreto di esecutorietà di cui all’art. 654 c.p.c., non fosse necessario, al fine di procedere in executivis, nel caso in cui la provvisoria esecuzione fosse stata concessa in occasione dell’emissione del decreto ingiuntivo e non fosse stata revocata nel giudizio di opposizione conclusosi con la sua conferma;

che, al riguardo, va premesso che solo qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., sia stata successivamente revocata, la sentenza che rigetta l’opposizione, pur se dichiarata provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione, con la conseguenza che, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo confermato a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, esso, per costituire valido titolo esecutivo, deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., ove l’esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o l’ordinanza di cui dell’art. 653 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 2755 del 1995, cui ha dato seguito Cass. n. 26676 del 2007);

che, avendo nella specie i giudici di merito accertato che il decreto ingiuntivo posto a base del precetto era già munito di formula esecutiva e che la medesima non era stata revocata in sede di opposizione (così la sentenza impugnata, pagg. 3-4), il motivo si rivela infondato, non potendo equipararsi la semplice opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale con cui il giudice dell’opposizione revochi la provvisoria esecuzione che sia stata concessa, come invece preteso da parte ricorrente;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, condannandosi i ricorrenti alla rifusione in favore dell’INAIL delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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