Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31701 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15417 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

D.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocatO Fedele Alberti (C.F.: LBR FDL 51L01 F625L);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

R.G. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n.

2237/2016, pubblicata in data 19 maggio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G. ha agito in giudizio nei confronti di R.G. e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo, Unipol Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), per ottenere il risarcimento dei danno subiti in occasione di un incidente stradale avvenuto in data 23 giugno 2006.

La domanda è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Eboli, con la condanna della compagnia al pagamento dell’importo di Euro 2.033,00 in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento dei danni alla persona da questa subiti.

Il Tribunale di Salerno, in parziale riforma della decisione di primo grado, nella quale era stata omessa la pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni al veicolo dell’attrice, ha rigettato tale ultima domanda.

Ricorre la D., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti intimate.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.pc.”.

Il ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

In base al costante indirizzo di questa Corte, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 17/10/2016, Rv. 642928 – 01; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018, Rv. 647811 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017, Rv. 643131 01; Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016, Rv. 638248 01; Sez. 3, Sentenza n. 11968 del 16/05/2013, Rv. 626250 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011, Rv. 619916 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011, Rv. 620130 – 01).

La decisione impugnata non si è discostata, in diritto, dai suddetti principi (e dunque è manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 1226 c.c.).

Il tribunale, nella sostanza, ha ritenuto per un verso insufficienti e contraddittorie le prove offerte dalla parte attrice in ordine all’esistenza stessa di danni patrimoniali risarcibili concretamente derivati dall’incidente in relazione al suo veicolo (richiamando anche il verbale degli agenti accertatori intervenuti sul luogo dei fatti, in cui si dava atto esclusivamente di danni irrisori al veicolo dell’attrice, non compatibili con quelli allegati da parte attrice ed emergenti dai documenti da questa prodotti, documenti ritenuti non sufficientemente attendibili sotto il profilo probatorio); per altro verso, ha poi ritenuto (implicitamente, ma inequivocabilmente) che, nella misura in cui un danno potesse effettivamente sussistere, la dimostrazione del suo ammontare non poteva ritenersi particolarmente difficoltosa, mentre era l’attrice stessa a non aver provveduto a fornire gli elementi di prova a sua disposizione utili per la quantificazione di esso (effettivamente possibile, in tale ipotesi, anche eventualmente in via equitativa).

La ricorrente contesta le indicate valutazioni operate dal giudice di merito.

Esse però risultano fondate su adeguata motivazione (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico) che, come tale, non può essere sindacata nella presente sede. Non risulta d’altra parte oggetto di censura l’assenza o l’apparenza della motivazione in relazione alla insussistenza di una particolare difficoltà di provare i danni subiti dall’attrice ed alla insussistenza di elementi di prova in atti utili alla quantificazione di essi in via equitativa.

Sotto questo ultimo aspetto, in realtà, il ricorso (nonostante nella rubrica sia denunziata una insussistente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.) per un verso si risolve, sostanzialmente, in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove e nella contestazione di accertamenti di fatto operati dal giudice del merito mentre, per altro verso, difetta altresì di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non risulta puntuale ed esaustivo il richiamo del contenuto degli atti processuali in cui risulterebbero specificamente allegati i motivi della particolare difficoltà di provare i danni subiti dall’attrice nonchè indicati gli elementi necessari e sufficienti per la quantificazione di essi in via equitativa, nonchè quello degli eventuali documenti idonei allo scopo (con la relativa allocazione nel fascicolo processuale).

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA