Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31700 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14861 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

COMUNE DI CASCIAGO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanni Gandini (C.F.: GND GNN 38T29 L6823);

– ricorrente –

nei confronti di:

A. COSTRUZIONI S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, A.P., rappresentato e difeso

dall’avvocato Matteo Baldi (C.F.: BLD MTT 60S28 H703M);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Varese n. 256/2017,

pubblicata in data 13 marzo 2017 (e notificata in data 9 maggio

2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A. Costruzioni S.r.l. ha promosso l’espropriazione dei crediti vantati, in virtù del rapporto di tesoreria, dal proprio debitore Comune di Casciago nei confronti del Credito Valtellinese. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato nullo il pignoramento ed improcedibile l’esecuzione, avendo ritenuto assoggettate a vincolo di impignorabilità le somme detenute dal tesoriere comunale in virtù di delibera di vincolo emessa dall’ente locale.

Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione la società creditrice procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Varese, che ha annullato la suddetta ordinanza.

Ricorre il Comune di Casciago, sulla base di un unico motivo (articolato in tre distinti profili).

Resiste con controricorso la A. Costruzioni S.r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione: – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 13 e 21 – della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 209-210 e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 25 – del D.Lgs. n. 167 del 2000, art. 159, come risultante dalla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 211 della Corte Cost. in data 18/6/2017”.

Il ricorso è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile.

1.1 II primo profilo delle censure esposte nel ricorso (relativo ad una pretesa violazione delle norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 13 e 21, in tema di fatturazione, con riguardo alla parte del credito della A. Costruzioni S.r.l. non avente natura risarcitoria) è inammissibile per difetto di specificità e comunque per difetto di interesse, in quanto riguarda (senza peraltro una puntuale e completa indicazione del contenuto degli atti e dei documenti posti a suo fondamento, e quindi in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) una questione di fatto irrilevante ai fini della decisione. E’ sufficiente considerare, in proposito, che la violazione da parte del comune del prescritto ordine cronologico in relazione ai pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 167 del 2000, art. 159, determina l’inefficacia del vincolo stesso, rendendo pignorabili tutte le somme già oggetto dello stesso, per qualsiasi titolo. Avendo il tribunale accertato tale violazione, per essere intervenuti pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati (che avrebbero invece dovuto avvenire successivamente al pagamento, in favore della A. Costruzioni S.r.l., della parte del suo credito avente certamente natura risarcitoria), ed essendo dunque venuto meno ogni vincolo, la questione dell’obbligo di fatturazione in relazione alla parte di credito non avente natura risarcitoria non può assumere più alcun rilievo, potendo certamente procedersi al pignoramento anche in relazione a tale credito, in assenza di vincolo, a prescindere dall’emissione di fattura.

1.2 Il secondo profilo (relativo ad una pretesa violazione delle norme di cui alla L. n. 244 del 2007, artt. 1, commi 209 e 210 e al D.L. 24 aprile 2014 n. 66, art. 25, in tema di divieto per gli enti locali di effettuare pagamenti in mancanza di fattura elettronica) è manifestamente infondato, dal momento che il divieto di effettuare pagamenti in mancanza di fattura elettronica non può ovviamente riguardare i pagamenti relativi a crediti che, non essendo soggetti ad imposizione fiscale, non richiedono affatto l’emissione di fattura, in nessuna forma.

1.3 Le questioni poste con gli indicati primi due profili del ricorso scontano inoltre un ulteriore motivo di inammissibilità: non è infatti specificamente allegato (nè tanto meno documentato) in quale fase ed in quali atti del giudizio di merito esse sarebbero state eventualmente già avanzate, pur trattandosi di questioni (richiedenti accertamenti di fatto, quanto meno in relazione alla concreta natura dei crediti fatti valere in sede esecutiva, al fine di stabilire se ed in che termini essi fossero effettivamente soggetti ad emissione di fattura) non affrontate nella decisione impugnata e che appaiono dunque poste per la prima volta in sede di legittimità.

1.4 Il terzo profilo (relativo ad una pretesa violazione del T.U.E.L., D.Lgs. n. 167 del 2000, art. 159) è infine anch’esso manifestamente infondato.

L’interpretazione della norma proposta dal comune ricorrente, secondo il quale, in mancanza di obbligo di emissione di fattura, l’ordine cronologico dei pagamenti da parte del comune richiederebbe in ogni caso l’emissione di una specifica deliberazione di impegno di spesa da parte dell’ente, anche laddove l’obbligazione trovi fonte in una sentenza di condanna, vanificherebbe del tutto, come è evidente, il fondamento stesso della disciplina, tendente a garantire una oggettiva parità di trattamento, quanto meno in senso cronologico, per i creditori dell’ente stesso, escludendo ogni discrezionalità di quest’ultimo nella scelta dei debiti “ordinari” (cioè non aventi la peculiare natura pubblicistica per cui è consentita l’imposizione del vincolo di cui al richiamato art. 159) da onorare, e determinerebbe anzi la possibilità di un vero e proprio arbitrio da parte dell’ente debitore insolvente nell’attività di concreta soddisfazione dei propri creditori. Una siffatta interpretazione, oltre ad essere del tutto irragionevole, sarebbe d’altronde contrastante con i valori costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., e quindi non può essere in alcun modo ritenuta conforme a diritto.

Deve invece ritenersi del tutto corretta l’interpretazione della norma data dal tribunale, secondo il quale, laddove non sia prescritta l’emissione di fattura ed il credito abbia fonte giudiziale, la data rilevante, al fine del rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti necessario per mantenere l’efficacia dei vincoli imposti sulle somme giacenti presso il tesoriere, non può essere in nessun caso successiva a quella della ricezione della notificazione del titolo giudiziale che contiene la condanna al pagamento.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il comune ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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