Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3170 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3170 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 346-2012 proposto da:
COMUNE DI EBOLI (c.f. 00318580651), in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso l’avvocato DE

Data pubblicazione: 12/02/2014

CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso dagli
avvocati STARACE ALDO, ROMANO DOMENICO, giusta
2013

procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

1996

contro

DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA, DE MARTINO GIUSEPPE,

1

SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER L’ATTUAZIONE DEL
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI NEL COMUNE DI
EBOLI;
– intimati –

Nonché da:

elettivamente domiciliati in ROMA, Via PALERMO 43,
presso l’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato CACCIATORE FORTUNATO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

COMUNE DI EBOLI, SOCIETA’ CONSORTILE MISTA P.A. PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI NEL COMUNE DI EBOLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 776/2011 della CORTE
D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/10/2011;

DE MARTINO ANNAMARIAROSARIA, DE MARTINO GIUSEPPE,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMANO D. che
si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6 ottobre 2011 la Corte d’appello di Salerno, in
accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da De Martino
Annamariarosaria e De Martino Giuseppe, proprietari di terreni
ricadenti in zona di insediamento industriale e commerciale previsto

piano di insediamenti produttivi, i cui adempimenti erano stati
delegati alla Società Consortile Mista per azioni, determinava
l’indennità di espropriazione in C 139.049,00 e l’indennità di
occupazione legittima in C 8.226,00, ordinandone il deposito presso
la competente Agenzia, oltre gli interessi legali dalle date ivi
precisate e detratta l’indennità provvisoria già versata; con
condanna del comune alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 17 ottobre 2011 il comune di
Eboli proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e
notificato il 16 dicembre 2011.
Resistevano i sigg. De Martino con controricorso e ricorso
incidentale condizionato in unico motivo.
La Società Consortile Mista non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 12 dicembre 2013 il P.G. ed il difensore del
comune di Eboli precisavano le rispettive conclusioni come da
verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.
16, comma 1, del d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché la
carenza di motivazione nell’omessa subordinazione dell’erogazione

1

da P.R.G. ed espropriati dal comune di Eboli per l’attuazione di un

dell’indennità di espropriazione alla condizione del versamento
dell’I.c.i. da parte dei sigg. De Martino.
Il motivo è infondato alla luce della sentenza 22 dicembre
2011 n.338 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità
costituzionale dell’articolo 16, comma 1 1 del d. Igs. 30 dicembre

Il secondo motivo, con cui si deduce la mancata applicazione
dell’art.37, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico
dell’espropriazione per pubblica utilità), nel testo novellato
dell’art.2, comma 89, lettera a) e comma 90 della legge 24
dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2007), è inammissibile,
proponendo senza argomenti convincenti un’interpretazione
difforme da quella più volte ribadita da questa Corte, secondo cui
nella determinazione dell’indennità di espropriazione, a seguito
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis,
commi 1 e 2, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla I. 8 agosto 1992 n. 359 (Corte Costituzionale,
24 ottobre 2007, n. 348), i criteri previsti dall’art. 2, comma 89, I.
24 dicembre 2007 n. 244, in quanto introdotti come modifica dal
d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, art. 37, commi 1 e 2 – Testo unico
delle espropriazioni), si applicano soltanto alle procedure
espropriative soggette al predetto Testo unico: e cioè, a quelle in
cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua
entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell’art.
57, come modificato dal d.Ig. 27 dicembre 2002 n. 302. Mentre,
nelle procedure soggette al regime pregresso, rivive la I. 25 giugno
..

1865 n. 2359, art. 39 e va quindi fatto riferimento al valore di
mercato, perché la norma intertemporale di cui all’art. 2, comma

2

1992, n. 504.

90, I. n. 244 del 2007 prevede la retroattività della nuova disciplina
di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i
procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi (Cass.,
sez. unite, 28 ottobre 2009, n. 22756).
Pertanto, era in limine inapplicabile la detrazione del 25%

Non senza notare che la predetta detrazione non trova
comunque applicazione nel caso in cui il procedimento sia adottato
per realizzare un semplice programma di edilizia convenzionata o di
P.I.P. inidonei ad integrare il presupposto dell’intervento di riforma
economico-sociale cui la norma riconduce la riduzione del 25% del
valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità:
intervento, che deve invece riguardare l’intera collettività o parti di
essa geograficamente o socialmente predeterminate, in attuazione
di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (Cass.,
sez. 1, 23 febbraio 2012, n. 2774).
Il terzo motivo, con cui si lamenta la carenza di motivazione
nella concreta determinazione dell’indennità di esproprio di area
edificatoria appare inammissibile, risolvendosi in una difforme
valutazione degli elementi di fatto apprezzati dalla corte d’appello di
Salerno; e dunque, in un sindacato di merito che non può trovare
ingresso in questa sede.
Il rigetto del ricorso principale preclude la disamina del ricorso
incidentale condizionato dei sigg. De Martino.

P.Q.M.

Rigetta

il

ricorso principale,

assorbito l’incidentale

condizionato, e condanna il comune di Eboli alla rifusione delle

3

prevista dall’art. 37 d.P.R. 327.

spese processuali, liquidate in complessivi C 7.200,00, di cui C
7.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 12 Dicembre 2013

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