Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3170 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/02/2011), n.3170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pierluigi

da Palestrina 47, presso lo studio dell’avv. Lattanti Filippo, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente agli avv. Rolli

Renato, Ferdinando Palumbo, Borsani Andrea e Jaconetti Antonio;

– ricorrente –

contro

C.M., B.A.M. e P.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Magliano Sabina 24, presso lo

studio dell’avv. Gentile Maria, rappresentati e difesi per procura in

atti dall’avv. Gentile Giancarlo;

– controricorrenti –

F.F. e P.D.L., elettivamente domiciliati

in Roma, via Cola di Rienzo 153, presso o studio legale Asta,

rappresentati e difesi per procura in atti dall’avv. Ambrogio Enrico;

– controricorrenti –

A.L., + ALTRI OMESSI

e Comune di

Cosenza;

– intimati –

per la cassazione della decisione n. 5937/09, depositata dal

Consiglio di Stato il l/10/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1/2/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Lattanzi, anche per delega dell’avv. Gentile, ed

Ambrogio;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del ricoroso e

la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che con Delib. n. 124 del 2000, la Giunta Comunale di Cosenza ha stabilito di coprire tutti i posti da dirigente in quel momento vacanti mediante scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato;

che su ricorso di alcuni idonei non utilmente classificatisi, il TAR della Calabria ha dichiarato innanzitutto la sussistenza della propria giurisdizione perche’ la causa non riguardava le operazioni selettive, ma la scelta dell’Amministrazione di utilizzare la vecchia graduatoria senza indire un nuovo concorso;

che passando poi al merito, il TAR della Calabria ha riconosciuto la fondatezza del ricorso perche’ operando come sopra, il Comune di Cosenza aveva finito col sottrarre al concorso pubblico una serie di posti che, invece, avrebbero dovuto essere coperti “mediante tale modalita’”;

che F.F., + ALTRI OMESSI hanno interposto appello, insistendo sull’eccezione di difetto di giurisdizione che, pero’, e’ stata rigettata dal Consiglio di Stato perche’ la controversia concerneva atti successivi alla conclusione della procedura concorsuale, “che non si sostanzia(va)no nella “assunzione al lavoro” di dirigenti. .

., bensi’ (erano) a monte di tale momento e consist(eva)no nella determinazione di carattere organizzativo di procedere allo scorrimento della graduatoria gia’ formata (la cui conseguenza e’ il mancato ricorso al concorso pubblico), ossia in una determinazione assunta in base ad una scelta effettuata mediante l’esercizio del potere amministrativo discrezionale a fronte del quale (erano) configurabili esclusivamente posizioni soggettive d’interesse legittimo, rientranti nella sfera di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita’” che R.S. ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe dovuto ammettere la riconducibilita’ della lite nel novero di quelle destinate alla cognizione del giudice ordinario;

che identica tesi e’ stata sostenuta dai controri – correnti C. M., + ALTRI OMESSI ;

che gli altri intimati non hanno invece svolto attivita’ difensiva;

che cosi’ riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite si sono gia’ pronunciate nel senso che qualora la Pubblica Amministrazione decida di bandire un nuovo concorso anziche’ servirsi della graduatoria di quello precedentemente espletato, esercita un potere discrezionale della cui correttezza o meno puo’ conoscere soltanto il giudice amministrativo (C. Casa. 2008/16527 e 2009/24185);

che alla medesima conclusione deve giungersi anche nella presente fattispecie, in cui gli originari ricorrenti non si sono lamentati di un erroneo scorrimento della graduatoria, ma della decisione stessa di servirsene per la copertura di posti che, tutt’al contrario, avrebbero potuto essere assegnati soltanto previo espletamento di un nuovo concorso;

che trattasi, dunque, anche in questo caso di verificare la legittimita’ di una scelta che pur essendosi orientata nel senso opposto a quello di cui alle succitate pronunce, ha pur sempre rappresentato il frutto di una valutazione discrezionale di fronte alla quale non puo’ parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo;

che il ricorso va quindi respinto senza necessita’ di provvedere sulle spese, stante la convergenza delle richieste della ricorrente e dei controricorrenti ed il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dei controinteressati.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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