Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31698 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10694 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

SOCIETA’ ELBA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del consigliere di amministrazione,

legale rappresentante pro tempore, T.F. rappresentato e

difeso dagli avvocati Matteo Ambrosoli (C.F.: MBR MTT 65P30 F205S),

Elisabetta Colonnello (C.F.: CLN LBT 66L70 F205S) e Antonio Rizzo

(C.F.: RZZ NTN 54H26 H501L);

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ IMITAL LUCCA S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

4092/2016, pubblicata in data 3 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo (per l’importo di Euro 19.332,94) nei confronti della società Imital Lucca S.r.l..

L’opposizione di quest’ultima è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.

Ricorre Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale la verifica di procedibilità del ricorso, che risulta redatto in modalità informatica, sottoscritto dal legale della società ricorrente con firma digitale e notificato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata.

La copia cartacea del predetto ricorso depositata in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, così come quella dell’allegata relazione di notificazione alla società intimata, sono prive della necessaria attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta dal difensore.

Dette copie non sono pertanto idonee ad integrare quanto richiesto dalla disposizione richiamata, il che determina l’improcedibilità del ricorso stesso, secondo quanto ormai chiarito da questa Corte (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031 – 01: “il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, ne comporta l’improcedibilità rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso”; la conclusione non è smentita, anzi trova conferma nei principi di recente precisati da Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 – 01, secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente, anche tardivamente costituitosi, depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso, ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio – Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3”; nella specie infatti la società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva).

Inoltre, anche l’attestazione di conformità all’originale presente nel fascicolo informatico della copia della sentenza impugnata, prodotta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, risulta sottoscritta dal legale solo con firma digitale, ma stante la non operatività della disciplina del processo telematico presso la Corte di Cassazione – tale attestazione avrebbe dovuto essere prodotta in copia cartacea, o quanto meno avrebbe dovuto essere corredata di una ulteriore attestazione di conformità all’originale telematico, con sottoscrizione autografa “analogica” del difensore (e tale carenza non può essere sanata dopo il decorso del termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).

In virtù di entrambi i profili, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e comma 2, n. 2, il ricorso risulta dunque improcedibile, il che esime la Corte dall’esame dell’unico motivo di merito posto alla sua base.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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