Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31697 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7615 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

F.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Lorenzo Minisci (C.F.: MNS LNZ 67D10 H501U);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

ROMA CAPITALE (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15630/2016,

pubblicata in data 2 agosto 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.V. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione Equitalia Sud (oggi Equitalia Servizi di Riscossione) S.p.A. e di Roma Capitale impugnando il preavviso di fermo amministrativo di un veicolo di sua proprietà comunicatole dal primo e contestando, in particolare, le sottostanti cartelle di pagamento relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative in favore del Comune di Roma.

Il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente il tribunale, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il Tribunale di Roma, pur ritenendo fondato il gravame della F. nella parte in cui aveva dedotto la sussistenza della competenza del Giudice di Pace adito, nel decidere il merito della controversia ha affermato l’infondatezza delle domande dalla stessa proposte ed ha rigettato l’appello.

Ricorre la F., sulla base di quattro motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse destinata ad essere cassata senza rinvio, per inammissibilità dell’appello della ricorrente, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, dovendosi rilevare di ufficio l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte ricorrente.

La domanda della F. risulta infatti espressamente qualificata dal giudice di primo grado come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., secondo quanto emerge dal contenuto della relativa statuizione trascritto nel ricorso; la sentenza di primo grado, quindi, poteva essere impugnata esclusivamente con il ricorso per cassazione.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante; ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01) e che solo in mancanza di una qualificazione dell’opposizione da parte del giudice “a quo”, questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione (comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti).

Nella specie, il Giudice di Pace di Roma ha esplicitamente qualificato la domanda della F. come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (dichiarando, proprio in ragione di tale qualificazione, la competenza per materia esclusiva del tribunale). La sua decisione, in base al cd. principio dell’apparenza, avrebbe dunque potuto e dovuto essere impugnata esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione e non con l’appello.

L’inammissibilità del gravame può essere rilevata di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, con conseguente cassazione senza rinvio della pronunzia impugnata, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte ricorrente.

La cassazione della pronunzia impugnata impone di provvedere nuovamente in ordine alle spese del giudizio di secondo grado, oltre a quelle del giudizio di legittimità. In relazione ad entrambe la Corte ritiene sussistere i presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) per l’integrale compensazione, in considerazione delle oggettive difficoltà di inquadramento delle questioni processuali rilevanti.

P.Q.M.

La Corte:

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’inammissibilità dell’appello proposto dalla ricorrente F.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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