Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31697 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26690-2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANNA FUSARO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL N. 146/2014;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 734/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con decreto in data 5- 9 ottobre 2017 numero 2379 il Tribunale di Napoli rigettava la opposizione proposta da M.G. avverso lo stato passivo del fallimento della società (OMISSIS) Srl, per l’insinuazione del credito per differenze retributive e per TFR (Euro 85.081,79) maturato nel corso del rapporto di lavoro dipendente intercorso con la società fallita dal 28 aprile 2008 al maggio 2010;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che al M. era stato affidato con contratto del 28 aprile 2008 l’incarico professionale di direzione del cantiere della (OMISSIS) S.r.l. in (OMISSIS).

Particolare rilievo assumeva la volontà espressa dalle parti nel contratto nel senso della qualificazione del rapporto come lavoro autonomo; tale collaborazione corrispondeva alla professionalità dell’opponente, che aveva già svolto numerosi incarichi nell’interesse della società in bonis quale libero professionista.

Le clausole del contratto erano coerenti con la qualificazione formale; il contratto disciplinava oggetto e durata dell’incarico e prevedeva un compenso maggiore di quello stabilito dal contratto di categoria, ad ulteriore conferma del fatto che la determinazione del corrispettivo era parametrata in ragione della tariffa professionale, mediante la pattuizione di un ammontare unico- e non periodico-pagato dalla società dietro l’emissione di regolare fattura.

Le clausole invocate dal ricorrente a riprova della fondatezza della sua tesi non erano decisive: quanto alla imposizione di una presenza giornaliera nell’area di cantiere, la stessa legge professionale (L. n. 144 del 1949 e successive modifiche) contemplava l’ipotesi che la direzione del cantiere potesse svolgersi con la presenza giornaliera e prolungata del geometra, ricollegando a ciò un incremento del corrispettivo; quanto all’osservanza delle direttive impartite dalla società committente, il particolare contesto lavorativo- il cantiere per la realizzazione di un’opera edile- necessitava di una organizzazione del lavoro, per la confluenza di diversi profili professionali (direttore dei lavori, direttore di cantiere, progettista).

Il regolamento contrattuale non solo non prevedeva il versamento a cadenze fisse della retribuzione ma consentiva al M. di avvalersi di collaboratori per l’adempimento della prestazione.

I testimoni escussi nel giudizio di lavoro interrotto per il fallimento, le cui deposizioni erano state acquisite al procedimento, pur confermando la continuità della presenza del M. nel cantiere, avevano escluso sia che lo stesso avesse un orario di lavoro predeterminato e soggetto a rilevazione sia che egli dovesse ricevere l’autorizzazione del committente per assentarsi. Inoltre avevano precisato che il M. si alternava con gli altri professionisti e che dopo l’interruzione dei lavori presso il cantiere aveva continuato a prestare la sua opera esclusivamente al fine di risolvere le problematiche che avevano determinato il suo sequestro.

che avverso il decreto ha proposto ricorso M.G., articolato in un unico motivo, cui il curatore del fallimento della società (OMISSIS) Srl non ha opposto difese;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria in data 1 luglio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la parte ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. per erronea determinazione dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato.

Ha assunto che il Tribunale, pur formalmente richiamando i criteri di qualificazione enunciati da questa Corte, aveva basato la decisione esclusivamente sul nomen iuris dato dalle parti al contratto di lavoro e che alla luce di esso aveva proceduto alla valutazione di tutti gli elementi istruttori.

Dalla prova testimoniale risultava che egli era sottoposto al potere direttivo dell’amministratore della (OMISSIS) srl, signor Livio Gargiulo e che era inserito stabilmente nell’organizzazione del datore di lavoro, con il compito di coordinare le attività del cantiere, decidere l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature, di proprietà della (OMISSIS), assicurare il rifornimento dei materiali e controllarne qualità e quantità.

Egli non aveva assunto alcun rischio economico nè una obbligazione di risultato ma piuttosto di lavoro, svolgendo tale attività ininterrottamente dall’aprile 2008 all’aprile 2010, tanto che era rimasto nel cantiere anche dopo il suo sequestro, continuando ad occuparsi dell’aspetto amministrativo dei lavori.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile;

che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto- cioè l’individuazione del parametro normativo- mentre costituisce accertamento di fatto, come tale censurabile in detta sede nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/03/2018, n. 4884; Cass., n. 17009 del 2017; Cass., Sez. 6, n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).

Nella fattispecie di causa la parte ricorrente deduce formalmente la violazione dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro ma nei contenuti della censura contesta la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Assume, invero, che dalla prova testimoniale sarebbe emersa la propria soggezione al vincolo gerarchico, ciò che invece la Corte di merito ha motivatamente escluso all’esito della valutazione dei medesimi elementi di prova valorizzati dalla odierna parte ricorrente a sostegno del proprio assunto. La censura devolve, dunque, a questo giudice di legittimità un non-consentito riesame del merito;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del curatore del fallimento;

che, il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Delib. 14 novembre 2017, non è tenuto al versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del medesimo decreto (ex plurimis: Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, n. 9538).

PQM

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA