Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31696 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24457 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura D.G.A., rappresentato e

difeso dall’avvocato Maria Rosaria Savoia (C.F.: SVA MRS 69H67

1119K);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.P. (C.F.: (OMISSIS))

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

1346/2016, pubblicata in data 22 aprile 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 18 ottobre 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.P. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), chiedendo annullarsi l’iscrizione di un provvedimento di fermo amministrativo su un veicolo di sua proprietà disposto dal suddetto agente, nonchè la sottostante cartella di pagamento, con risarcimento dei danni subiti.

La domanda, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata accolta dal Tribunale di Taranto, che ha dichiarato “l’inesistenza delle cartelle di pagamento opposte”, con “conseguente inefficacia anche dei successivi atti disposti in forza e in conseguenza delle stesse”, nonchè “la nullità del fermo amministrativo impugnato”, di cui ha ordinato la cancellazione a cura e spese della resistente, rigettando peraltro la domanda di risarcimento danni.

Ricorre Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., sulla base di otto motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ logicamente preliminare l’esame del sesto e del settimo motivo di ricorso, connessi, con i quali si denunzia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 137 c.p.c. e ss.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” e “validità probatoria dell’estratto di ruolo – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,49 e 57; del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 e dell’art. 2700 c.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.

I suddetti motivi sono manifestamente fondati.

Il giudice di primo e unico grado ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, ai fini della decisione della controversia, nè gli estratti del ruolo prodotti dall’agente della riscossione, ritenendoli meri atti interni, nè le copie delle relazioni di notificazione della corrispondente cartella di pagamento, su cui si fondava il provvedimento di fermo contestato, ritenendo necessaria ed imprescindibile la produzione degli originali.

Sulla base di tale premessa, che costituisce il fondamento logico dell’intera decisione: a) ha innanzi tutto affermato la propria giurisdizione e la propria competenza (senza neanche considerare l’eccezione della parte convenuta di contemporanea pendenza di altro giudizio inerente la legittimità della medesima cartella di pagamento), nell’incertezza sulla natura dei crediti oggetto della procedura di riscossione; b) ha poi accolto l’opposizione, ritenendo mancante la prova della notificazione delle cartelle di pagamento; c) è giunto infine a dichiarare l’inesistenza dei titoli esecutivi impugnati (conclusione quest’ultima giuridicamente abnorme, oltre che incoerente sul piano logico, avendo il giudice stesso qualificato l’opposizione in termini di mera opposizione agli atti esecutivi, e avendo addirittura affermato che non era possibile neanche individuare natura e oggetto dei crediti fatti valere, in mancanza di idonea documentazione).

In realtà la indicata premessa logica della decisione – oggetto delle censure esposte con i motivi di ricorso in esame – è del tutto in contrasto (come molte altre decisioni del medesimo ufficio giudiziario) con gli orientamenti consolidati di questa stessa Corte, in base ai quali:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass., Sez. 3, Sentenze n. 11141 e n. 11142 del 29/05/2015, non massimate);

– precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 2 (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27 novembre 2015, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141 n. 11142 del 2015, già citate);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015, già citate);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01); la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888 del 2015, nonchè Cass. n. 24235 del 2015, citata);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635235; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, in motivazione).

Dunque, in base ai principi appena richiamati, il Tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto giudicare in ordine all’ammissibilità, alla tempestività ed alla fondatezza delle domande in concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione (trattandosi di contestazioni attinenti ad atti anteriori al pignoramento e cioè anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, e non potendosi quindi certamente escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria) e della propria competenza, nonchè della eventuale pendenza di altro giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria (oggetto di puntuali eccezioni della parte opposta).

A tal fine avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all’esame degli estratti di ruolo prodotti, nonchè la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle copie delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento.

Non essendosi proceduto in tal senso, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinchè vi si possa provvedere in sede di rinvio, in conformità ai principi di diritto sopra esposti.

Restano di conseguenza assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quinto e l’ottavo motivo del ricorso – con i quali si denunzia, rispettivamente, “nullità della sentenza per vizio di omessa statuizione e per error in iudicando – violazione degli artt. 39 e 112 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 4)” (primo motivo), “nullità della sentenza per difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario – violazione dell’art. 37 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1) e art. 19, lett. e-ter) e dell’art. 24 Cost. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 1)” (secondo motivo), “nullità della sentenza per incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado – violazione degli artt. 1, 5 , 19 e 27 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 2)” (terzo motivo), “violazione dell’art. 617 c.p.c. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (quinto motivo), “riforma della sentenza con riguardo alla condanna alle spese in applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)” (ottavo motivo): le censure oggetto di tali motivi di ricorso riguardano questioni che dovranno essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di rinvio, sulla base dell’esame della documentazione prodotta dall’agente della riscossione.

2. Con il quarto motivo si denunzia “nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2 e dell’art. 24 Cost. – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 4)”.

Il motivo è per un verso manifestamente infondato, per altro verso anch’esso assorbito dall’accoglimento del sesto e del settimo.

Trattandosi di domanda proposta prima dell’inizio dell’esecuzione in relazione ad un provvedimento di fermo amministrativo di veicoli (sebbene erroneamente qualificata dal giudice di primo e unico grado come opposizione agli atti esecutivi, contrariamente all’indirizzo di questa Corte: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 01), essa certamente non richiedeva lo svolgimento della fase sommaria cautelare prevista dagli artt. 615,616,617 e 618 c.p.c., e la sua proposizione con ricorso anzichè con atto di citazione, configurandosi come una mera modalità dell’introduzione di un giudizio da svolgersi comunque esclusivamente a cognizione piena, poteva al più avere rilievo con riguardo all’individuazione della data di effettiva instaurazione di esso (e dunque sotto tale profilo la questione potrà e dovrà eventualmente essere rivalutata in sede di rinvio), ma non sotto il profilo della sua legittima instaurazione, della sua procedibilità e della sua idoneità ad essere definito con sentenza dal tribunale adito.

3. Sono accolti il sesto e il settimo motivo del ricorso, assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quinto, l’ottavo e, per quanto di ragione, il quarto, che per il resto è rigettato.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, in ragione della persistente reiterazione di pronunzie contrarie ai principi qui affermati, a tribunale diverso da quello che ha reso la pronuncia cassata, che si individua in quello del capoluogo della sede principale della Corte di appello cui appartiene il primo, quindi in quello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il sesto ed il settimo motivo del ricorso, assorbiti il primo, il secondo, il terzo, il quinto, l’ottavo e, per quanto di ragione, il quarto, che per il resto è rigettato; per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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