Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31696 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 04/12/2019), n.31696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22384-2017 proposto da:
D.F.G., C.V., D.F.A., nella
qualità di eredi di DI.FR.AG., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;
– ricorrenti –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati LUCIA PUGIISI, LUCIANA ROMEO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2458/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2458/2017, accogliendo l’appello dell’Inail riformava l’impugnata sentenza e rigettava la domanda proposta da d.F.A. intesa ad ottenere la condanna dell’istituto al pagamento delle prestazioni di legge correlate ad una inabilità permanente del 70% conseguente a malattia professionale.
La Corte osservava a fondamento della sentenza, richiamando le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in grado d’appello, che non esistegnoil nesso causale tra la patologia di cui era affetto il de cuius e l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, peraltro non documentate. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.V. ed altri litisconsorti con tre motivi di ricorso cui resisteva con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale. I ricorrenti hanno depositato memoria oltre il termine stabilito dall’art. 380 bis c.p.c.
RITENUTO C, 1-I E
1.- col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 434 c.p.c. in quanto l’atto d’appello dell’Inail risultava essere assolutamente generico e andava pertanto dichiarato inammissibile anche alla luce della novella dettata dall’art. 348 bis c.p.c.;
2.- col secondo motivo viene dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 195 c.p.c. in quanto il CTU, ricevute le osservazioni delle parti, avrebbe dovuto depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione delle stesse; mentre tutto ciò non aveva avuto alcun riscontro nell’ambito del procedimento di appello.
3.- col terzo motivo viene dedottq l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio in quanto, nonostante che all’udienza del 21/11/2016 la difesa avesse chiesto che il giudice ordinasse al CTU il deposito delle osservazioni controdeduttive inviate
e avesse posto in rilievo che il CTU non tra so in considerazione
nella dovuta maniera i rilievi che gli erano stati mossi, la Corte nella stesura della parte motiva della sentenza impugnata nulla aveva detto in ordine a tale aspetto omettendo così di pronunciarsi circa un punto decisivo della controversia.
4.- I motivi di ricorso vanno considerati inammissibili per violazione del principio di specificità (Cass. nn. 15936/2018; 5001/2018, 29093/2018; 7513/2018, Cass. 2271/2017; 17049/2015; Cass. 20520/2015) dal momento che non riproducono all’interno del ricorso, nè indicano e producono con il ricorso gli atti e i documenti sui quali i medesimi motivi si fondano (ovvero l’atto d’appello dell’Inail, la CTU ed i verbali dell’udienza) essendosi la parte ricorrente limitata a trascrivere in ricorso soltanto la nota redatta dal proprio consulente di parte.
5.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali sussistendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.
5.- Avuto riguardo all’esito del giudizio cd alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019