Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31695 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25534-2017 proposto da:

B.N., in proprio e nella qualità di erede di

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO FANTINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI VENEZIA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO

E TRIESTE, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 7439/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.N. ha impugnato per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza di questa Corte 23 marzo 2017 n. 7439, con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Nel ricorso per revocazione non si indica quale fosse la res litigiosa oggetto del precedente giudizio di legittimità concluso dalla sentenza revocanda; a tal riguardo la ricorrente si è limitata a dichiarare che il contenuto del precedente ricorso per cassazione, concluso dalla sentenza revocanda, doveva “intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto”.

Il fallimento della società intimata non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

1.1. Coi primi quattro motivi la ricorrente denuncia come errori revocatori le seguenti circostanze:

(a) la circostanza che la Corte di cassazione non abbia interrotto il giudizio, nonostante il fallimento di una delle parti;

(b) l’ordinanza revocanda è stata firmata dal solo presidente;

(c) il giudizio, celebrato col rito camerale, sarebbe nullo per violazione del diritto difesa, ed incostituzionale è la norma che esclude la partecipazione degli avvocati alla camera di consiglio;

4) il consigliere relatore non si è astenuto, nonostante avesse “anticipato il giudizio” con la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

1.2. Tutti questi motivi sono inammissibili per due ragioni.

La prima è che il ricorso, in violazione dell’onere richiesto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non indica nè riassume l’oggetto del contendere lo svolgimento del processo. E le Sezioni Unite di questa corte hanno già stabilito, a tal riguardo, che “la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3”. (Sez. U, Sentenza n. 13863 del 06/07/2015, Rv. 635785 – 01).

Deve solo aggiungersi che l’inammissibilità del ricorso per mancanza di indicazioni essenziali richieste dalla legge non può essere sanata mediante il deposito della memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., la quale può servire solo ad illustrare i motivi già formulati, non ad integrare un ricorso privo di autosufficienza.

1.3. In secondo luogo i primi quattro motivi del ricorso sono inammissibili perchè denunciano non già l’erronea percezione d’un fatto, ma altrettanti (teorici) errori di diritto.

1.4. Ad abundantiam, ritiene questa Corte di dovere rilevare, a fronte di talune affermazioni giuridicamente alquanto disinvolte contenute nel ricorso, che:

(a) nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge, ivi compreso il fallimento d’una delle parti (da ultimo, ma ex permultis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 – 01; il principio è costantemente ribadito da questa Corte da quarant’anni: veda già, in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 3551 del 02/06/1981, Rv. 414162 – 01);

(b) l’ordinanza collegiale deve essere sottoscritta dal solo presidente, come stabilito dall’art. 134 c.p.c., comma 1;

(c) il rito camerale di legittimità “non partecipato” di cui all’art. 380 bis c.p.c. (introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU, nonchè di quello di effettività della tutela giurisdizionale, sicchè è da escludere qualsiasi contrasto di tale forma processuale con le norme costituzionali, delle quali costituisce anzi attuazione (ex multis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017, Rv. 643480 – 01; Sez. I, Ordinanza n. 4906 del 27/02/2017, Rv. 643423 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017, Rv. 642729 – 01); resta solo qui da aggiungere, a fronte di talune veementi affermazioni della ricorrente, che non sono state leggi processuali incostituzionali a determinare il rigetto del ricorso deciso dalla sentenza revocanda, nè l’inammissibilità di quello oggi in esame, ma solo la non puntuale osservanza, da parte della difesa del ricorrente, di oneri elementari imposti dal diritto processuale;

(d) a prescindere dal rilievo che la violazione dell’obbligo di astensione non è causa di nullità della sentenza, ma solo fonte di responsabilità disciplinare per il magistrato che non l’abbia rispettato (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 27924 del 31/10/2018, Rv. 651123 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21094 del 11/09/2017, Rv. 645706 – 01), non è dato comprendere in che modo uno dei componenti del Collegio giudicante avrebbe anticipato il proprio giudizio, come denunciato dal ricorrente.

La sentenza revocanda, infatti, risulta pronunciata in camera di consiglio dalla sezione semplice, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., e non dalla sezione prevista dall’art. 376 c.p.c., comma 1. Ed il rito di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. non prevede la notificazione alle parti di alcuna “relazione”.

2. Il quinto motivo di ricorso.

2.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta che la sentenza revocanda avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la sua qualità di erede della defunta M.E., nonostante tale circostanza risultasse da un documento ritualmente prodotto ed allegato agli atti.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.

La prima ragione è che, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 3, c.p.c., la ricorrente in nessun punto del ricorso ha esposto l’oggetto della domanda e riassunto i fatti processuali, come già rilevato al paragrafo 1.2 della presente motivazione.

2.3. La seconda ragione è la violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare, infatti, l’omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare perchè siano decisivi;

(c) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(d) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, la ricorrente ha assolto solo il terzo.

Il ricorso, infatti, non solo non indica con quale atto ed in quale fase processuale sia stato prodotto il documento del cui mancato esame si duole; ma – quel che più rileva – non ne rende palese la rilevanza.

La ricorrente infatti si duole del mancato esame di un “certificato di morte” (così il ricorso, p. 18); e tuttavia un certificato di morte non è di per sè idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia, in mancanza di uno stato di famiglia (nel caso di successione legittima) o di un testamento (nel caso di successione testamentaria).

Il certificato di morte, infatti, dimostra l’avvenuto decesso d’una persona, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi il de cuius abbia lasciato, nè se i vocali alla successione abbiano accettato l’eredità.

Il documento di cui la ricorrente denuncia l’omesso esame, pertanto, è un documento del quale non viene illustrata la decisività ai fini dell’esito della lite, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso.

3. Cancellazione delle espressioni sconvenienti.

3.1. La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380 bis c.p.c. alla cui pagina 8, secondo capoverso, vengono compiute affermazioni insinuanti e gratuite nei confronti del Magistrato estensore della sentenza revocanda.

Di tali affermazioni, che non hanno alcuna connessione con l’oggetto del giudizio, deve essere ordinata la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., ferme ovviamente le eventuali responsabilità rilevanti in altre sedi.

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) manda alla Cancelleria di cancellare, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., il secondo capoverso della pagina 8 della memoria depositata dalla ricorrente ex art. 380 bis c.p.c., dalle parole “tenuto conto della trattaRione” sino alle parole “di compagnie assicuratrici” comprese;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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