Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31693 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERRUSI Francesco – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1954-2018 proposto da:

MOTORS UNO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 1, presso lo

studio dell’avvocato VITALI PAOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 26278/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione della ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2017, n. 26278;

– che non svolge difese la procedura;

– che sono stati ritenuti i presupposti per la trattazione camerale;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che la ricorrente deduce come la sentenza impugnata per revocazione abbia esaminato solo il primo dei due motivi del ricorso: affermando come il primo riguardasse la violazione della L. fall., art. 10 e della L. fall., art. 15, comma 3, ed il secondo l’omessa valutazione, da parte del giudice del merito, circa il rispetto di tale norma anche in occasione della notificazione del ricorso e del decreto, che era stata ordinata dal giudice delegato;

– che il ricorso è inammissibile;

– che l’ordinanza n. 26278/17 ha premesso come la corte d’appello avesse respinto la “complessiva doglianza di rito, attinente alla notifica effettuata ai sensi della L. fall., art. 15, comma 3, ravvisatane la corretta applicabilità benchè la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese”, essendo stata tentata la notifica a mezzo PEC, quindi quella presso la ex sede legale ed infine eseguita col deposito del ricorso e del decreto presso la casa comunale; ed ha aggiunto come “con il ricorso si deducono in due motivi vidi della notifica del ricorso L. fall., ex art. 15, posto che la disposizione non si applicherebbe alle società cancellate…”;

– che, quindi, nella parte valutativa, l’ordinanza ora impugnata per revocazione ha richiamato l’orientamento costante che reputa applicabile anche alle società cancellate L. fall., art. 15, comma 3, con ciò confermando la valutazione della corte di merito circa la validità della notificazione eseguita, nonchè l’esame del duplice motivo: ed invero, detta motivazione è idonea a confeiniare il provvedimento reso in sede di reclamo e la sostanziale inutilità della seconda notificazione disposta dal giudice delegato;

– che, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della corte di cassazione “integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicchè non sussiste detto errore di percezione ove la corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Cass. 4 agosto 2017, n. 19510; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4605);

– che, nella specie, come sopra ricordato, questa S.C. aveva enunciato chiaramente l’esistenza di due motivi di ricorso, oltre ad averli disattesi, in particolare ritenendo valida la prima notificazione e l’irrilevanza del secondo motivo, onde non si configura affatto un errore revocatorio integrante la fattispecie dell’art. 391-bis c.p.c.;

– che ciò rende inammissibile il ricorso;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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