Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31692 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 07/12/2018), n.31692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Pietro Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20016-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO, mandatario senza rappresentanza

del “Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale” in persona del

legale rappresentante pro tempore sia del Consorzio di Bonifica

“Sicilia Occidentale” che dello accorpato “Consorzio di Bonifica 3

Agrigento”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45,

presso lo studio dell’avvocato TABOSSI MARIA ELISABETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GALATA’DOMENICO;

– ricorrente –

contro

FINDEMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAZZEO LUCA;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4454/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio n del

20/11/2018 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA;

uditi gli avvocati Galatà Domenico e Tabossi Maria Elisabetta per il

ricorrente che chiedono l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato Scafarelli Federica per la controricorrente che

chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dell’istanza di

sospensione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio rilevato che il CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO ha proposto ricorso per revocazione della sentenza 4454/2018 di questa Corte, con la quale è stato respinto il ricorso da esso proposto avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma nel giudizio instaurato nei confronti del Consorzio dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in liq., nel quale era intervenuta FINDEMA s.r.l. quale cessionaria del credito azionato;

che nel ricorso il Consorzio ha anche formulato, e successivamente ribadito con memoria evidenziante l’urgenza di provvedere, un’istanza diretta alla emissione di provvedimento di sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza impugnata, ex artt. 401 e 373 c.p.c.; che FINDEMA ha notificato controricorso;

che con decreto in data 5.10.2018, regolarmente comunicato alle parti ed al P.M., è stata fissata al 20.11.2018 la comparizione delle parti dinanzi al Collegio riunito in camera di consiglio per provvedere su tale istanza incidentale, secondo il procedimento previsto dalle norme richiamate dal ricorrente; che, con successivo provvedimento in data 11.10.2018, si è riservata alla sede decidente ogni valutazione in ordine alla istanza, formulata dal Consorzio, di nomina ex artt. 78 e 80 c.p.c., di un Curatore speciale di (OMISSIS) s.p.a. in liq.;

che i difensori di entrambe le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa, e sono comparsi alla odierna adunanza insistendo nelle rispettive richieste;

ritenuto che l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza impugnata per revocazione è inammissibile;

che a tale conclusione conduce il chiaro disposto dell’art. 391 bis c.p.c., comma 5, (“In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo”), da leggersi in connessione con il comma che lo precede, secondo cui la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto;

che in tal senso del resto questa Corte si è recentemente espressa in fattispecie analoga (cfr. ordinanza depositata in data 12.9.2017 in giudizio n. 205/2017 Catelli/Andolfi), evidenziando peraltro condivisibilmente come le due ordinanze di segno opposto emesse dalla Sezione Sesta-Tributaria (nn. 18300 e 18301 del 17 settembre 2015) si riferissero espressamente alla revocazione delle sole sentenze di questa Corte suscettibili di esecuzione, vale a dire quelle emesse ai

sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, per le quali il codice non detta una specifica disciplina sul punto; che dunque il caso in esame, nel quale la sentenza oggetto di revocazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza di appello – che peraltro aveva a sua volta confermato la decisione di primo grado – ricade pienamente nell’ambito di applicazione della regola fissata dall’art. 391 bis c.p.c., comma 5;

ritenuto pertanto che, a definizione del presente procedimento incidentale, la declaratoria di inammissibilità dell’istanza si impone.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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