Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31692 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 04/12/2019), n.31692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 13107-2019 proposto da:

B.A.I., rappresentata e difesa dall’AVVOCATO

CASTELLANA WALTER, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 6510/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

Fatto

Rilevato

che:

B.A.I. ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte depositata il 14/3/2017, atteso che nel dispositivo è stato condannato il ricorrente al pagamento a favore della B. delle spese di lite, mentre detta parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come risultante dalla nota di deposito ed iscrizione a ruolo del detto procedimento.

F.G. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’ordinanza in oggetto è affetta da evidente errore materiale (vedi la pronuncia 15817/2019), dato che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c., richiamato per il giudizio di legittimità dall’art. 391 bis c.p.c., concretizzatosi nella mancata percezione dell’ammissione della B. al patrocinio a spese dello Stato, per cui la condanna del F.G. alle spese deve intendersi a favore non della B., ma dello Stato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133.

Non v’è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella pronuncia n. 6510 del 2017, laddove nel dispositivo si dispone la condanna del ricorrente al pagamento “in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità…”, da ritenersi che si dispone la condanna del ricorrente “al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità…”.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019

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