Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31691 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 2107-2018 proposto da:

P.L., G.F., elettivamente domiciliate in ROMA,

VLA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI

ANGELO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI

BRINDISI STEFANO, FRANCHI GIOVANNI;

– ricorrenti –

contro

BPER BANCA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO, 43, presso lo STUDIO LEGALE

CHIOMENTI, rappresentata e difesa dagli avvocati COSTA ANDREA,

MARTUCCELLI SILVIO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 2029/2017

del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che visto

l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio accolga il presente regolamento.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.F. e P.L. propongono ricorso per regolamento di competenza, nei confronti di BPER Banca S.p.A., già Nuova Carife S.p.A., che resiste con memoria, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria incompetenza per materia, competente essendo il tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, sulla domanda spiegata dai ricorrenti e volta alla dichiarazione di nullità ovvero di risoluzione per inadempimento di un contratto di acquisto, da parte loro, di azioni Carife S.p.A., con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Euro 37.321,50, pari alla somma impiegata per l’acquisto, oltre accessori e spese da distrarsi.

Il Procuratore Generale ha chiesto raccogliersi il regolamento.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la tesi pervicacemente sostenuta dal Tribunale di Ferrara si riassume nell’assunto secondo cui la controversia introdotta involgerebbe l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione del rapporto societario, ovvero i negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3.

Ritenuto che in identica situazione questa Corte ha già avuto modo di affermare, nei confronti dello stesso Tribunale di Ferrara, il principio che segue, e che qui viene ribadito: “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) e al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2,comma 1, lett. d), conv., con modif, dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipaioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio” (Cass. 4 aprile 2017, n. 8738, che ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa petendi andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali).

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, al quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA