Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31691 del 04/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 04/12/2019), n.31691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24439-2018 proposto da:
M.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G. 839/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, avendo il decidente rigettato il ricorso, astenendosi dall’ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria ed omettendo in tal modo di colmare, a mezzo dell’esercizio dei poteri officiosi a tal fine conferiti dalla legge, le lacune evidenziate dalla motivazione; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c), avendo il decidente motivato il rigetto in considerazione dei miglioramenti registratisi nell’area di provenienza (Kashmir), quantunque la situazione rimanga “gravemente compromessa e con un altissimo grado di pericolosità”.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata, “l’atto di costituzione” da essa depositato essendo funzionale alla sola partecipazione all’udienza pubblica.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, dato che il ricorrente pur dolendosi della denunciata violazione di legge, si astiene dall’indicare specificatamente le affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con la richiamata disposizione di legge ed omette di precisare rispetto a quali fatti e circostanze concrete di causa il decidente avrebbe omesso di far uso dei poteri istruttori officiosi accordatigli dalla legge.
La rimostranza, perciò, anche alla luce della valutazione in fatto operata dal decidente che ha inteso circoscrivere la rilevanza della vicenda su un piano privato e dettato da ragioni economiche, si rivela del tutto generica e puramente esplorativa.
3. Anche il secondo motivo incorre in analogo preclusivo giudizio, poichè, posto che il decidente si è indotto a denegare la sussistenza della denunciata situazione di pericolo sulla base di informazioni provenienti da accreditate fonti internazionali, in considerazione delle quali ha motivatamente escluso la sussistenza nella specie di un conflitto armato generalizzato e persistente tale da costituire ragione di pericolo per la vita e l’incolumità della persona ed, insieme, una grave ed individuale minaccia in danno del richiedente.
Il rigetto della chiesta misura risulta perciò accompagnato da congrua ed adeguata motivazione e la rimostranza, pur appellandosi ad una pretesa violazione di legge, sollecita indirettamente una rinnovazione dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito.
4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Non è dovuto il raddoppio del contributo, godendo il ricorrente di gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019