Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31690 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19279-2017 proposto da:

R.R., G.L., G.G., GR.GI.,

G.E.M.R., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCIARROTTA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

T.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TUSCOLANA 1178, presso lo studio dell’avvocato CACI NELIDE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANILE GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con sentenza del 24 maggio 2017 la Corte d’appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da G.A., Gr.Gi., G.L., G.E.M.R., G.G. e R.R. nei confronti di T.R.A. contro la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Gr.Al. padre della T..

2. – Per la cassazione della sentenza G.A., Gr.Gi., G.L., G.E.M.R., G.G. e R.R. hanno proposto ricorso per un motivo T.R.A. non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il ricorso denuncia: “Violazione degli artt. 191 e 195 c.p.c. in

relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che concretizza l’errore in cui è incorso il Giudice nell’applicare le norme processuali relative al rapporto definito con la sentenza impugnata”, censurando la sentenza impugnata sia perchè il proprio consulente tecnico di parte si era trovato nella impossibilità di partecipazione al momento fondamentale, la raccolta del campione biologico il cui esame aveva condotto il consulente tecnico d’ufficio ad affermare la pressochè certa relazione di paternità tra il Gr.Al. e la T., sia per il mancato rispetto procedurale dell’art. 195 c.p.c. per assenza di ogni delucidazione o chiarimento sulle censure sollevate.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Non va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, in ossequio al principio stabilito da Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, quantunque i ricorrenti abbiano prodotto copia della sentenza della Corte d’appello apparentemente loro notificata via Pec, presso i difensori, in data 25 maggio 2017, senza l’attestazione di conformità richiesta dalla norma, dal momento che la copia notificata con l’attestazione di conformità è stata prodotta dalla controricorrente (v Cass., Sez. Un., 2 maggio 2017, n. 10648).

6. – Ciò detto, il motivo è inammissibile in entrambi i suoi aspetti:

-) con riguardo all’esiguità del preavviso dell’inizio delle operazioni peritali, il giudice ha tra l’altro osservato che detta esiguità non risultava aver impedito la partecipazione del consulente tecnico degli appellanti alle operazioni peritali, giacchè neppure risultava che egli avesse “rappresentato il proprio impedimento al CTU e chiesto un rinvio delle operazioni”, sicchè è in proposito sufficiente osservare che detta ratio decidendi, di per sè sufficiente a sostenere la decisione adottata, non è stata specificamente censurata;

-) con riguardo alla mancanza di ogni delucidazione o chiarimento sulle censure sollevate avverso l’accertamento eseguito dall’ausiliare è agevole osservare che il ricorso è totalmente privo del requisito di autosufficienza, giacchè da esso non emerge affatto quale fosse la specifica consistenza delle critiche rivolte dal consulente tecnico di parte a quello d’ufficio.

7. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, ed il resto per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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