Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3169 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3169 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: NOCERA ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24938/2013 R.G. proposto da
ENEL PRODUZIONE SPA, in persona del procuratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 33, presso lo Studio DI TANNO E ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, rappresentata e difesa dagli avvocati
PETRECCA Stefano e Rosamaria NICASTRO, giusta procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (quale successore dell’Agenzia del
Territorio) in persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente avverso la sentenza n. 127/67/13 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, depositata
il 18/03/2013, non notificata.

Data pubblicazione: 09/02/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017
dal dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario,
applicato alla Sezione Tributaria.
FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione
staccata di Brescia ha rigettato l’appello proposto dalla ricorrente
Enel Produzione s.p.a. avverso la sentenza della Commissione

avverso l’avviso di classamento in rettifica, a seguito di DOCFA, del
complesso industriale costituente la centrale idroelettrica di
Vobarno (BS), oggetto di lavori di ammodernamento consistenti
nella sostituzione di impianti di gruppi turbine alternatori e la
realizzazione di vasche di carico e di una galleria di allacciamento,
così confermando l’atto di rettifica.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’atto di classamento
si colloca “all’interno di un procedimento complesso e partecipato,
con sopralluogo ed esame e valutazione degli elementi delle singole
unità immobiliari” e che sulla valutazione del valore degli impianti
ai fini dell’accertamento l’Ufficio ha correttamente “utilizzato valori
di fonte Enel dichiarati in pratica DOCFA del 2008 per un impianto
di analoga potenza in un’altra valle bresciana e di valori
documentati per l’acquisto di beni similari”, deprezzati del 40%
perché riportati al valore del 1989. Inoltre, la determinazione in
rettifica del valore della vasca di carico e della galleria di
allacciamento – quest’ultima non indicata nella DOCFA 2008 – è
avvenuta sulla base del rilevante ampliamento degli impianti (vasca
riconosciuta da Enel in 24.000 mc a fronte dei 3.336 mc iniziali,
oltre a 112.030 mc di galleria scavati nella roccia) “passati a costo
0”, ritenendo ragionevole “il valore di 80 al mc” in relazione “ad
una vita utile estesa e prolungata nel tempo” delle opere ed
“incongrui i deprezzamenti nell’ordine del 50% sostenuti da enel”.
Avverso questa decisione, Enel Produzione s.p.a. ha proposto
ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di doglianza.
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Tributaria Provinciale di Brescia in ordine al ricorso introduttivo

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso,

Enel Produzione s.p.a. ha

dedotto, in “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il vizio
di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti”.
1.1. In esso si lamenta che la CTR non ha tenuto conto della

la corretta soluzione della lite. Nella specie il giudice dell’appello,
secondo la ricorrente, “ha trascurato, mai menzionandola, la
integrale produzione probatoria della Società”, depositata nel primo
grado di giudizio, ciò che ha portato ad una incompleta, parziale ed
erronea ricostruzione dei fatti di causa. Nella specie, la ricorrente
richiama, allegandoli nel corpo del ricorso, i contratti di forniture
delle opere idrauliche e dei macchinari, i cui valori ivi attribuiti sono
di gran lunga inferiori a quelli accertati dall’Ufficio, che non ha
esplicitato il coefficiente di deprezzamento applicato.
1.2. Il motivi è infondato.
Si evidenzia che, secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. 5,
n. 25761 del 2014 – Rv. 633829), l’eccezione di omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile “ratione
temporis”, si riferisce all’attività di esame del giudice e concerne
una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una
diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su
un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.
Nella specie, la sentenza della Commissione tributaria regionale,
nel rigettare l’appello della contribuente aveva comunque
esaminato i fatti posti a fondamento dell’eccezione sollevata,
seguendo – peraltro in maniera puntuale ed inequivocabile – un
percorso logico incompatibile con il suo accoglimento.
La CTR ha, infatti, tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla
ricorrente nel momento in cui ha valutato la correttezza
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documentazione prodotta contenente elementi di fatto decisivi per

dell’accertamento in rettifica e ritenuto congruo l’aggiornamento
del valore attribuito dall’Ufficio alle opere idrauliche (impianti di
produzione, vasca di carico e galleria di connessione), richiamando
puntualmente – come sopra riportato – non solo gli aumenti di
volumetria di ciascuna opera ed il criterio di determinazione del
valore, ma anche la percentuale di deprezzamento applicata,
ritenuta logicamente corretta, con riferimento all’epoca di

Sul punto, occorre osservare che la censura riguarda un
accertamento in fatto da parte dei tecnici dell’Agenzia, non
passibile di valutazione alternativa in sede di legittimità, se non
sotto il profilo di legge.
Nessun rilievo assume al riguardo il fatto che la CTR non abbia
fatto esplicito riferimento ai contratti di fornitura, avendo
esaminato complessivamente la questione attinente alla
trasformazione infrastrutturale degli impianti industriali della
centrale.
La valutazione di congruità e ragionevolezza della determinazione
del valore delle opere di produzione è stata effettuata “alla luce
delle rispettive argomentazioni tecniche” e, dunque, anche delle
prove documentali fornite dalla ricorrente.
Del resto, nel calcolo della rendita si deve tener conto anche del
valore delle relative opere, delle turbine, nonché delle opere
idrauliche di superficie e del sottosuolo (Cfr. Cass. n. 23317 del
2011; n. 7372 del 2011), che si configurano come elementi
essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili
senza una sostanziale alterazione del bene complessivamente
inteso.
Per tali motivi la sentenza impugnata risulta motivata in modo
giuridicamente corretto con riferimento alla ricostruzione dei fatti di
causa.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

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realizzazione dell’impianto produttivo.

2. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alla
refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione
delle spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, che
liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione
civile, il 19 luglio 2017.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

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