Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3169 del 09/02/2011

Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 09/02/2011), n.3169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Azienda Sanitaria Locale To (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma,

viale Paridi 180, presso lo studio dell’avv. Sanino Mario, che la

rappresenta e difende per procura in atti unitamente all’avv. Mario

E. Comba;

– ricorrente –

contro

srl LARA Costruzioni e srl DOMUS ART,in proprio e quali capogruppo e

mandante della costituenda ATI LARA Costruzioni – DOMUS ART,

elettivamente domiciliate in Roma, largo Messico 7, presso lo studio

dell’avv. Tedeschini Federico, che le rappresenta e difende

unitamente all’avv. Francesco Accarino;

– controricorrenti –

Cassa Edile della Provincia di Firenze e Cassa Edile della Provincia

di Perugia;

– intimate –

per la cassazione della decisione n. 2874/09, depositata dal

Consiglio di Stato l’11/5/2009 aggiudicazione di un appalto per

irregolarita’ contributive;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

l/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Arbib per delega ed Accarino;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

Iannelli Domenico, il quale ha concluso per la dichiarazione della

inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

che la srl LARA Costruzioni ha partecipate, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con la srl DOMUS ART, alla gara indetta dalla ASL TO (OMISSIS) per la realizzazione di opere di ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale Martini di (OMISSIS);

che all’esito delle operazioni concorsuali, la LARA e’ risultata vincitrice con un ribasso del 19,508% sull’importo a base d’asta;

che nonostante cio’, l’ASL TO (OMISSIS) ha aggiudicato definitivamente l’appalto e stipulato il contratto con altra impresa perche’ dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) era emerso che la DOMUS ART non aveva provveduto al regolare versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile;

che la srl LARA si e’ rivolta al TAR del Piemonte per ottenere l’annullamento dei predetti atti e di quelli da essi presupposti;

che con sentenza n. 3360 del 31/10/2007, il giudice adito ha accolto il ricorso con riferimento, fra l’altro, anche al DURC redatto dalla Cassa Edile di Napoli;

che la ASL TO (OMISSIS) ha interposto appello, che e’ stato rigettato dal Consiglio di Stato con la decisione in epigrafe richiamata;

che la ASL ha proposto allora ricorso per cassazione per violazione degli artt. 442 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244, comma 1 in quanto “nell’affermare la propria giurisdizione e il conseguente sindacato di legittimita’ – sulle risultanze di segno negativo contenute nel DURC datato 6 novembre 2006, a loro volta poste a fondamento della Delib. Commissario Straordinario n. 259/C/20/06 del 14 novembre 2006”, il Consiglio di Stato aveva finito per conoscere di “posizioni sostanziali di diritto soggettivo demandate alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice delle controversie sorte in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”;

che a chiusura del ricorso, la ASL TO (OMISSIS) ha chiesto alla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. di voler dire “se l’impugnata decisione del Consiglio di Stato, la quale ha ritenuto la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo con riferimento alla domanda proposta dalle societa’ odierne resistenti per l’annullamento per vizi di legittimita’ del Documento Unico di Regolarita’ Contributiva emesso in data 6 novembre 2006 dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli, abbia violato i limiti esterni della giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice Amministrativo dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall’art. 244, comma 1, (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, dall’art. 7, comma 1), avendo conosciuto di posizioni sostanziali di diritto soggettivo, afferenti al rapporto contributivo fondato sull’obbligazione ex art. 2115 c.c., comma 2, devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 442 c.p.c., comma 1, (nel testo sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1)”;

che la srl LARA Costruzioni ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la mancata notificazione dell’impugnazione a tutti i litisconsorti necessari, nonche’ l’infondatezza del ricorso e, prima ancora, la sua inammissibilita’ per violazione dell’art. 360 bis c.p.c.;

che cosi’ riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresi’, che i contraddittori effettivamente necessari sono stati tutti citati dalla ASL, che avendo impugnato una decisione depositata prima del 4 luglio 2009, non aveva l’obbligo di rispettare il dettato dell’art. 360 bis c.p.c. osserva il Collegio che con sentenza n. 25817/2007 queste Sezioni Unite hanno riconosciuto al giudice amministrativo il potere di valutare il contenuto delle certificazioni relative alla regolarita’ della posizione contributiva delle imprese concorrenti, perche’ la stessa costituisce requisito di ammissione alle gare per l’affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture;

che nella fattispecie in esame il Consiglio di Stato ha proceduto alla predetta valutazione e dopo aver accertato che la DOMUS ART non aveva, in realta’, commesso alcuna grave violazione al riguardo, ha rigettato di conseguenza l’appello;

che il Consiglio di Stato si e’ dunque, limitato ad un controllo sicuramente consentito ed anzi doveroso, che non ha comportato alcuno sconfinamento dai limiti esterni della sua giurisdizione;

che per quanto interessa in questa sede, appare inoltre irrilevante che nel respingere totalmente il gravame, il giudice a quo abbia finito per confermare la sentenza del TAR anche in ordine all’annullamento del DURC e che tale pronuncia possa aver esorbitato dal novero di quelle consentite al giudice amministrativo;

che come gia’ detto sopra, infatti, il Consiglio di Stato ha definito la controversia prescindendo completamente dall’annullamento del DURC, la cui legittimita’ o meno costituisce pertanto una questione priva di effettivo interesse per l’ASL, in quanto capace semmai d’incidere sulla diversa sfera giuridica della Cassa Edile che l’aveva emesso e non su quella della ASL, cui la caducazione del documento non puo’ aver arrecato alcun apprezzabile pregiudizio perche’ totalmente estranea ed ininfluente ai fini del percorso logico seguito dal giudice a quo per arrivare: alla conclusione della illegittimita’ del rifiuto di aggiudicazione dell’appalto e della conclusione del contratto con altra impresa; che il ricorso va, quindi, rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 5.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e condanna la ASL TO (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite, liquidando le stesse in complessivi 5.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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