Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31689 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18785-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO FABIO MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BALOSSI GIORDANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PICCIAU ALBERTO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 6795/2016 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,

depositato il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con decreto datato 23 giugno 2017 il Tribunale di Busto Arsizio ha respinto l’opposizione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, opposizione con la quale la banca aveva lamentato: a) di essere stata ammessa al passivo per l’importo di 673.071,93 a fronte della domanda di una minor somma di 593.270,70 in chirografo; b) di non essere stata ammessa per l’importo di Euro. 3.385,15, per “penale estinzione e commissioni e spese varie”.

2. – Per la cassazione del decreto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha proposto ricorso per due mezzi.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. fall., art. 95, comma 3, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè in relazione alla L. fall., art. 98, commi 2 e 3, con conseguente violazione dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 2741 c.c. ed errata interpretazione delle norme di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non avesse interesse a dolersi dell’ammissione per un importo) superiore a quello richiesto.

Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. fall., art. 96, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il credito per l’importo di Euro 3.385,15 non fosse provato.

4. – Il Fallimento ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.

Ritenuto che:

5. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura spiegata dal controricorrente va disattesa, giacchè la conferente, funzionaria di livello D5, è dotata del relativo potere ai sensi dell’art. 39 della procura versata in atti.

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. – E’ inammissibile per una pluralità di ragioni il primo motivo.

Esso è anzitutto è inammissibile perchè congegnato come motivo cumulato.

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez. 1; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. 2; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lav.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. 3; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. 3; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. 3; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. 3; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. 2; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. 3; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez.Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. 3; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. 3).

Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è invero inammissibile, perchè sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell’esposizione avversaria.

Nel caso in esame il motivo è congegnato in modo tale da risultare sostanzialmente incomprensibile nel suo esatto dipanarsi, di modo che esso affida inammissibilmente alla Corte di cassazione l’individuazione della censura rivolta contro il provvedimento impugnato.

Dopodichè, tuttavia, per quanto riesce ad intendersi, il motivo è altresì inammissibile perchè aspecifico.

Ed infatti, la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata si riassume in ciò, che la banca non avrebbe interesse a dolersi dell’ammissione al passivo per una somma superiore a quella richiesta, avuto riguardo al precetto dettato dalla L. fall., art. 98, il quale abilità alla proposizione dell’opposizione allo stato passivo il creditore il quale lamenti che la sua domanda sia stata accolta in parte ovvero sia stata respinta: orbene, il peraltro confuso argomentare della ricorrente non sfiora affatto detta ratio decidendi, e cioè omette totalmente di chiarire per quale ragione essa avrebbe interesse ad una pronuncia meno favorevole di quella conseguita.

7.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso infatti richiama del tutto a sproposito l’art. 360 c.p.c., n. 5, senza tuttavia individuare alcuno specifico fatto, da intendersi quale fatto storico, oggetto di discussione tra le parti, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, e che, se considerato, avrebbe condotto ad un diverso risultato.

Al contrario Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sostiene la tesi secondo cui, non avendo il giudice delegato motivato sul diniego di ammissione del credito per l’importo di Euro 3.385,15, essa non avrebbe avuto modo di allegare e provare detto credito, il che non ha senso, dal momento che nell’opposizione allo stato passivo il creditore riveste pur sempre la posizione di attore in senso sostanziale, come tale onerato della deduzione e prova del proprio credito.

8. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il

raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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