Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31689 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 04/12/2019), n.31689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24380/2016 proposto da:

T.R., T.A., T.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE VALLO DELLA LUCANIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, il

rigetto del terzo motivo, in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TORTORA ADRIANO, difensore dei ricorrenti, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.R., A. e G. ebbero ad evocare avanti il Commissario per la liquidazione degli Usi civici di Napoli il Comune di Vallo della Lucania per sentir accertate e dichiarare la libertà da usi civici di alcuni fondi in loro signoria, allibrati in particelle catastali dei fogli (OMISSIS) del citato Comune amministrativo e censuario.

Inoltre i ricorrenti,nel corso della trattazione istruttoria, chiedevano al Commissario di dichiarare che la quarta parte del fondo ex (OMISSIS) individuato in foglio (OMISSIS), in epoca storica sito nel Comune di Pattano, era rimasto in civico demanio.

Nella contumacia dell’Ente locale evocato, il Commissario adito ebbe, sulla scorta degli esiti dell’espletata consulenza tecnica, a dichiarare che tutti i fondi indicati nel ricorso erano liberi da usi civici.

I consorti T. proposero appello limitatamente alla statuizione di libertà afferente il fondo ex (OMISSIS) e sempre nella contumacia del Comune di Vallo della Lucania e con intervento del P.G. presso la Corte capitolina, la Corte d’Appello di Roma ebbe a rigettare il gravame, confermando la decisione impugnata, osservando come in effetto la stessa fosse corretta sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica esperita.

I consorti T. hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, illustrati con memoria difensiva.

Il Comune di Vallo della Lucania, benchè ritualmente evocato,è rimasto intimato. All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – inammissibilità o rigetto del ricorso – nonchè del difensore della parte ricorrente, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti T. s’appalesa siccome privo di fondamento.

Con il primo mezzo d’impugnazione svolto,i ricorrenti denunziano violazione delle norme L. n. 1766 del 1927, ex art. 29 e art. 34, comma 1 e falsa applicazione della norma ex art. 2697 c.c. e della L. n. 332 del 1928, poichè la Corte d’appello ebbe a confondere i concetti di demanio libero ed usi civici, così non utilizzando la facoltà attribuita al Giudice dalle leggi a disciplina degli Usi civici di approfondire, sotto il profilo probatorio, l’esame della questione afferente la permanenza di usi civici a peso della quota ex (OMISSIS) del fondo già in Comune di Pattano, oggi foglio (OMISSIS) del Comune di Vallo della Lucania.

La censura pur risultando formalmente denunziare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in effetti si sostanzia nella generica richiesta di un approfondimento istruttorio poichè la parte ritiene l’istruttoria espletata carente. Viceversa il Collegio romano al riguardo ebbe ben ad evidenziare come non fosse possibile ricollegare i fondi – sub particelle catastali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune amministrativo e censuario di Vallo della Lucania – ai terreni siti in Comune di Pattano, posto che detta denominazione non era evincibile sulla mappa d’impianto del Catasto.

Inoltre i Giudici romani hanno ben precisato come non apparivano possibili ed utili ulteriori approfondimenti istruttori, poichè tutti gli usi civici afferenti il Comune di Vallo della Lucania risultavano liquidati come dalle ordinanze rese dal Commissario per la Liquidazione degli Usi civici redatte negli anni trenta dello scorso secolo,dalle quali risultava che i fondi in foglio 17 non erano indicati di “demanio libero”.

A fronte di questa puntuale ricostruzione fattuale e giuridica, i ricorrenti deducono genericamente confusione tra il concetto di demanio libero ed uso civico senza però addurre alcun elemento a dimostrazione che l’assunto fattuale, alla base del ragionamento elaborato dalla Corte di merito sia errato, ossia che non era possibile affermare la correlazione tra i fondi – in epoca storica – siti in comune di Pattano con quelli allibrati in foglio (OMISSIS) del Comune di Vallo della Lucania.

Quindi la censura si risolve nella generica lamentela di una non esaustiva indagine probatoria della questione, supportata da richiamo all’insegnamento di questa Corte circa la presunzione di demanialità in tema di usi civici, contrapposta a puntuale argomentazione al riguardo svolta dalla Corte capitolina, che ha superato la evocata presunzione con puntali richiami a prove documentali contrarie.

Con la seconda ragione di doglianza i consorti T. deducono vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatti rilevanti, posto che il Collegio romano non ebbe a ben esaminare i documenti dimessi in causa, i quali lumeggiavano come mai fosse operato cenno ai terreni siti in Comune di Pattano ovvero ai fondi individuati dal foglio (OMISSIS) del Comune di Vallo della Lucania nelle certificazioni o regi decreti dimessi in atti.

La censura articolata dai T. pecca anzitutto di specificità posto che si fonda sulla mala interpretazione di atti – i Regi decreti dei Commissari alla liquidazione degli usi civici – che non vengono ritrascritti in ricorso, sicchè non è dato a questa Corte di legittimità apprezzare il fondamento della censura mossa. Inoltre l’argomento critico svolto non supera,anzi corrobora, l’osservazione della Corte territoriale che le indagini peritali non consentivano di evidenziare un collegamento tra i fondi siti nel “Comune di Pattano” con quelli individuati dal foglio (OMISSIS) del catasto relativo al Comune di Vallo della Lucania.

Dunque non concorre alcun omesso esame di fatto decisivo poichè sul punto la Corte capitolina ebbe specificatamente ad esaminare e pronunziare.

Con il terzo mezzo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., per omessa risposta a quesito da loro formulato,posto che il Collegio romano ebbe ad affermare che il Commissario,adito in prime cure, dette risposta a tutte le domanda proposte, mentre così non era.

Lo svolto motivo s’appalesa siccome inammissibile poichè il dedotto vizio appare essere proprio della decisione di prime cure, sul quale la Corte capitolina ebbe appositamente a pronunziare.

Difatti la Corte territoriale ha rilevato come il Commissario aveva dato risposta al quesito dei ricorrenti circa la permanenza del pubblico demanio civico sulla quota ex (OMISSIS) del fondo già in comune di Pattano, poichè aveva escluso l’esistenza di usi civici a peso di tutti i fondi individuati con i dati catastali riportati dai ricorrenti nel loro atto introduttivo originario, compresi i fondi da loro indicati siccome già siti in Comune di Pattano.

All’evidenza non concorre il vizio denunziato avendo la Corte di merito esaminato e risposto alla questione sollevata dai ricorrenti.

Con la quarta ed ultima ragione di doglianza i T. deducono omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione della L. n. 1766 del 1927.

I ricorrenti lamentano che i Giudici romani ebbero a violare la normativa portata dalla legge sugli usi civici del 1927, poichè la Corte capitolina ha desunto la libertà dei fondi – natura allodiale – da istituti quali la legittimazione, la quotizzazione e l’alienazione, che in concreto sviluppano effetti diversi nell’ambito della disciplina sugli usi civici.

Deve anzitutto la Corte rilevare come il dedotto vizio di motivazione non solo non risulta più riconducibile all’archetipo ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche che in concreto nell’argomento critico svolto in ricorso nemmeno sia trattato specificatamente, con conseguente inammissibilità della censura siccome proposta.

Quanto poi al profilo trattato siccome violazione di legge si deve rilevare come parte impugnante svolga argomento astratto e privo di specifica relazione con la motivazione esposta dai Collegio romano.

Difatti il Collegio territoriale, non già, ha desunto la natura allodiale dei fondi di causa dagli istituti citati dalla parte impugnante,bensì ha rilevato come nei regi decreti resi negli anni trenta dello scorso secolo, non risultavano più indicati siccome esistenti usi civici sugli immobili inseriti in catasto del Comune di Vallo della Lucania sub foglio (OMISSIS), ossia quelli oggetto di causa,proprio operando cenno all’avvenuta applicazione dei citati istituti.

Dunque non concorre alcuna violazione della disciplina inerente gli usi civici, poichè la Corte s’è limitata a riportare dati desunti dai regi decreti del Commissario liquidatore che attestava l’inesistenza di usi civici sui terreni oggetto di procedimento.

La mancata costituzione del Comune resistente comporta che alcuna statuizione s’ha da adottare circa le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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