Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31688 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 04/12/2019), n.31688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16289/2016 proposto da:

P.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

LIPPI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA,

VIA A BAIAMONTI 4;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, in Roma, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

dello STATO, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, è

legalmente domiciliato.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 50/2016 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA,

pubblicato l’8/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. presentava ricorso in primo grado presso la Corte dei Conti in data 2.6.1988 contro un decreto con il quale il Ministero della Difesa negava migliore classifica pensionistica per l’infermità contratta durante il servizio militare di leva e già pensionata con assegno vitalizio di 7cat. tab. A. La sentenza di primo grado era depositata in data 26.8.2004.

Avverso detta sentenza il P. proponeva appello in data 11.10.2005 e solo in data 19.10.2010 era pubblicata la sentenza.

Pertanto, il P. subiva la lungaggine processuale durata dal 2.6.1988 al 19.10.2010.

Dopo essere stato indennizzato per la fase di primo grado con Decreto n. 53126 del 17.2.2006 della Corte d’Appello di Roma, il P. chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per la fase di appello durata 5 anni.

Si costituiva in giudizio il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, che chiedeva in via principale la nullità della domanda proposta in relazione al solo grado di appello e, subordinatamente, il rigetto per infondatezza del ricorso (e, in via gradata, di determinare equitativamente il danno).

Con il Decreto n. 50/2016, depositato in data 8.1.2016, la Corte d’Appello di Perugia rigettava il ricorso in quanto il ricorrente limitava la richiesta di indennizzo esclusivamente alla fase di appello del procedimento svoltosi innanzi alla Corte dei Conti, operando un inammissibile frazionamento del giudizio, in violazione del principio di unitarietà della valutazione dello svolgimento del procedimento di cui si lamenta l’irragionevole durata (Cass. n. 15974 del 2013).

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione P.M., sulla base di un articolato motivo; resiste il Ministero con controricorso.

1. – Con articolato il motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, comma 5 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) e degli artt. 112,115,156 c.p.c. e art. 164 c.p.c., commi 4 e 5”, là dove la limitazione della richiesta alla sola fase di appello rientra nelle facoltà della parte. La Corte di merito ha operato una errata applicazione del principio del “divieto del frazionamento” elaborato dalla Cassazione, secondo la quale sussiste il divieto di frazionare la domanda ove ciò sia diretto a falsare il giudizio finalizzato all’applicazione della legge c.d. Pinto, cioè a impedire che la durata più che ragionevole di un grado possa compensare quella eccedente di un altro. Tuttavia, ciò non significa che la parte, la quale fornisca tutti gli elementi di valutazione circa la durata della causa presupposta nel suo intero svolgimento, non possa ridurre la propria pretesa, per cui il Giudice dovrà procedere alla valutazione unitaria della durata del processo (Cass. n. 7510/2015).

1.1. – Il motivo è fondato.

1.2. – Secondo costante orientamento interpretativo di questa Corte (che il Collegio intende seguire facendolo proprio e ribadendone le motivazioni) “in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è ben possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, pur sempre considerando l’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, in quanto occorre addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione. Ne consegue che non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza (cfr. ad esempio Cass. n. 23506 del 2008), ovvero scegliendo di esperire il rimedio predisposto dalla L. n. 89 del 2001, limitatamente ad una singola fase processuale che si sia protratta oltre la soglia di durata ritenuta ragionevole (Cass. n. 15974 del 2013). Il divieto di frazionamento della domanda di equa riparazione va inteso, tuttavia, con riferimento alla possibilità che la durata più che ragionevole di un grado o di una fase vada a compensare quella eccedente di un altro, ma non preclude all’interessato di ridurre la propria pretesa di indennizzo, sempre che fornisca al giudice tutti gli elementi di valutazione necessari a ponderare la durata della causa presupposta nel suo intero svolgimento. Dunque, come chiarito da Cass. n. 4887 del 2015, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 – nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali, purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata. Già in precedenza, Cass. n. 18740 del 2004, aveva illustrato come l’attore, nel sistema originario del procedimento di equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, avesse senza dubbio un onere di allegazione e di dimostrazione, riguardante la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si fosse articolato; tuttavia, avendo la legge adottato il modello processuale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., rimangono attribuiti al giudice altresì poteri d’iniziativa d’ufficio, orientati dallo scopo di accertare la dedotta violazione della Convenzione. Nella specie, la Corte di Perugia, pervenendo alla dichiarazione di inammissibilità (nella specie di rigetto) del ricorso, non ha valutato se emergesse una specifica allegazione della durata del primo grado quanto meno dalla memoria integrativa (…) (attività da intendersi consentita nel rito di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., nel quale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario, e le cui forme sono vincolate essenzialmente al rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa); ovvero se tale scritto difensivo ponesse la stessa Corte d’Appello nelle condizioni di esaminare il giudizio contabile presupposto nella sua durata complessiva, in modo da stabilire se, in qual misura e a partire da quale momento, si fosse registrata una durata eccedente il limite di ragionevolezza” (Cass. n. 4693 del 2018).

1.3. – Ciò premesso, va posto in rilievo che, nella specie, il ricorrente aveva dettagliatamente indicato l’iter processuale (primo grado = 16 anni e appello = 5 anni), pur avendo chiesto l’equa riparazione del solo grado di appello, avendo già ottenuto l’equa riparazione per il I grado.

Del resto, anche se nel ricorso introduttivo non fosse stata indicata la durata del giudizio di I grado, nulla vietava che la medesima indicazione fosse fatta, come avvenuto, nel corso del processo. Infatti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare l’art. 164 c.p.c., comma 5, anche sulla scorta della richiesta istruttoria di voler ordinare l’acquisizione di tutti gli atti e i documenti del processo svoltosi innanzi alla Corte dei Conti, oltre che sulla scorta dell’art. 738 c.p.c., comma 3, che prevede che il Giudice possa assumere informazioni. Dovendosi, altresì rilevare che in virtù della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, le parti hanno facoltà di richiedere che la Corte di merito disponga l’acquisizione degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, essendo ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a 5 giorni prima della data in cui è fissata la Camera di consiglio.

Viceversa, la Corte di merito si è limitata ad affermare esclusivamente che il ricorrente avesse operato un inammissibile frazionamento del giudizio, in violazione del principio di unitarietà della valutazione dello svolgimento del procedimento di cui si lamenta l’irragionevole durata, non potendo la parte scegliere di esperire il rimedio predisposto dalla L. n. 89 del 2001, limitatamente ad una singola fase processuale.

2. – Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto; il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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