Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31687 del 07/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 07/12/2018), n.31687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8959-2017 proposto da:

P.B., in qualità di professionista che ha svolto

l’attività e socio dello Studio Bolla Quaglia e Associati,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE BARTOLO DAVIDE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati VILLA FABRIZIO, GALLIANO GUIDO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 16/17 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il

31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con decreto del 31 gennaio 2017 il Tribunale di Genova ha respinto l’opposizione proposta da P.B. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. volta ad ottenere l’ammissione al passivo per gli importi di Euro 23.000, Euro 4500 e Euro 800 sulla base di tre avvisi di parcella concernenti attività professionali prestate in favore della società fallita.

2. – Per la cassazione della sentenza P.B. ha proposto

ricorso.

Il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il ricorso contiene un motivo svolto da pagina 3 pagina 8 che muove da una ricostruzione della natura del procedimento di opposizione allo stato passivo, con riferimento a talune decisioni della Corte costituzionale. Dopo di che la ricorrente tratta della nozione di data certa sancita dall’art. 2704 c.c., e quindi, si sofferma singolarmente sul contenuto dei tre avvisi di parcella posti a sostegno della domanda di insinuazione al passivo.

Ritentuto che:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in modalità semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione deve contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui tali motive si fondano ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4: i motivi, infatti, pongono questioni, le quali costituiscono l’unico oggetto del giudizio di fronte alla Cassazione, in luogo delle domande ed eccezioni le guaii fissano il thema decidendum dinanzi al giudice di merito.

L’enumerazione contenuta nell’art. 360 c.p.c. è senz’altro tassativa: il giudizio di cassazione ha difatti natura di giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi formalizzate dal codice di rito.

Il ricorrente ha dunque l’onere di individuazione del motivo, nel novero di quelli elencati nella disposizione, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013).

Nel caso in esame, premesso che è incomprensibile la trattazione inizialmente dedicata alla natura del procedimento di opposizione allo stato passivo, giacchè non è dato a intendere come essa dovrebbe assumere rilievo per i fini della cassazione del provvedimento impugnato, il ricorso è totalmente difforme dalla previsione del combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., dal momento che non consente in alcun modo di comprendere quali e quanti sarebbero i vizi denunciati e, cioè, se la P., nella sua indistinta trattazione cumulativa dei diversi temi sfiorati, abbia inteso dolersi della violazione dell’art. 2704 c.c. (ma, certo, nel motivo non riescono ad isolarsi ragioni concernenti l’essersi discostato il giudice dal significato e dalla portata applicativa della norma, sicchè si è certamente al di fuori del campo del vizio di violazione di legge, sia in senso proprio che come falsa applicazione), se abbia inteso lamentare la mancata ammissione di prove testimoniali (ma, se così fosse, la censura sarebbe inammissibile perchè totalmente aspecifica, giacchè alla lettura del ricorso neppure risulta se e quali decisioni il Tribunale abbia adottato in proposito), se, infine, abbia inteso censurare un vizio di motivazione del decreto (ma, se così fosse, il motivo sarebbe parimenti inammissibile mancando della indicazione di uno specifico fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che il giudice non avrebbe esaminato).

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, ed il resto per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2018

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