Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31686 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 04/12/2019), n.31686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15080/2015 proposto da:

CONSULTIMPIANTI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY, 7, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LORENZO ALFONSO BURANA;

– ricorrenti –

contro

GRUPPO B. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

79, presso lo studio dell’avvocato SABBATINI LAURA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MUZIO GIORGIO VITTORIO, MUZIO GIOVANNI

ROBERTO;

– ricorrente successivo –

e contro

INDUSTRIAL COMPANY DI R.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO LIVA;

INDUSTRIAL COMPANY DI R.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CUOZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO LIVA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4347/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’Avvocato AVAGLIANO Alessandro, difensore del ricorrente che

ha chiesto si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato MARRAZZO Fortunato con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Guido LIVA, difensore del resistente che si riporta

agli atti depositati;

udito l’Avvocato MUZIO Giorgio difensore del ricorrente successivo

che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto dei ricorsi proposti da Consultimpianti s.r.l. e da Gruppo B. s.r.l. è la sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 3 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano – sezione distaccata di Legnano n. 214 del 2008, ha accolto la domanda proposta da R.G. e condannato le società indicate a pagare la provvigione maturata dal R. per l’attività di mediazione svolta in occasione della compravendita di un capannone industriale.

2. Diversamente dal Tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto fosse provato che il R. – già intermediario nell’attività di promozione delle vendite dei capannoni che Consultimpianti aveva in progetto di costruire nell’area di (OMISSIS) – aveva messo in contatto le parti, e che tale attività avesse costituito l’antecedente indispensabile della successiva trattativa e conclusione del contratto, risultando irrilevante che il soggetto acquirente fosse una società diversa da quella segnalata, comunque riconducibile alla famiglia B..

3. Per la cassazione della sentenza Consultimpianti srl ricorre sulla base di cinque motivi, e Gruppo B. srl sulla base di sei motivi. Resiste ad entrambi i ricorsi R.G. con separati atti di controricorso. La società Gruppo B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi sono entrambi infondati.

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale Consultimpianti srl denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1755 c.c. e lamenta che la Corte d’appello non abbia rilevato la carenza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato, anche in riferimento agli artt. 2699 c.c. e segg..

2. Con il secondo motivo, che denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente contesta che la Corte d’appello non avrebbe considerato che il contatto tra Consultimpianti e Gruppo B. era precedente alla segnalazione da parte di R., segnalazione risultata peraltro inutile anche perchè riguardante un soggetto diverso ( B. srl) da quello (Gruppo B. srl) con il quale è stato poi concluso l’affare.

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe considerato la circostanza, allegata e provata dal Gruppo B., che il R. aveva fatto visionare ad B.U. due immobili già edificati, non di proprietà di Consultimpianti, evidentemente diversi da quello oggetto del contratto concluso tra le due società.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della regola sancita dall’art. 2697 c.c. – actore non probante reus absolvitur – in relazione all’art. 1755 c.c..

5. Con il quinto motivo è denunciata ancora violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 1755 c.c., in relazione all’art. 11 e art. 12, comma 1, lett. b), degli Usi Immobili Urbani della Camera di commercio di Milano e si contesta, in via subordinata, l’importo liquidato a titolo di provvigione a favore di R.. Erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che non fosse contestato il criterio per la determinazione della provvigione, laddove le società convenute avevano contestato in radice l’an debeatur della pretesa di R., con estensione anche al quantum. In ogni caso, a tutto concedere, l’attività del R. avrebbe dovuto essere remunerata come mediazione semplice, in applicazione del diverso criterio previsto dall’art. 1, punto 1.2, dei richiamati Usi.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1754,1755,2697,2723 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta l’erronea sussunzione dell’attività svolta dal R. nel paradigma della mediazione. La Corte d’appello avrebbe ritenuto pacifici fatti che invece erano contestati, applicato erroneamente le presunzioni – con conseguente violazione anche dell’art. 2729 c.c. – e in tal modo sarebbe giunta ad affermare, con motivazione illogica e contraddittoria, che la segnalazione, peraltro equivoca, contenuta nel fax inviato da R. a Consultimpianti (doc. 4 prodotto da R.) fosse idonea a “mettere in relazione” la predetta società con il Gruppo B..

7. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697,2723 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e si lamenta l’erronea ricognizione del quadro probatorio sotto il profilo dell’error in procedendo avuto riguardo alla ritenuta pacificità di fatti invece contestati (luoghi mostrati da R. a B.U. e comunicazione del nominativo di Consultimpianti), alla valutazione delle dichiarazioni del teste P., alla valorizzazione del fax inviato da R. a Consultimpianti (doc. 4 già indicato).

8. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. e si lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della diversità del bene oggetto dell’affare promosso dal mediatore con quello oggetto del contratto poi concluso dalle parti.

9. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 2729 c.c. e si contesta il rigetto dell’eccezione, formulata dalle società convenute, secondo cui la trattativa tra esse era iniziata nel mese di giugno 2001, senza alcun intervento del R., come del resto era provato dal fax prodotto da Consultimpianti sub documento n. 7, che la Corte d’appello non aveva considerato.

10. Con il quinto motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta il mancato esame del documento n. 7 sopra richiamato.

11. Con il sesto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., sotto il profilo della sussunzione dell’attività del R. nello schema della mediazione anzichè in quello del mandato, in contraddizione con la ricostruzione prospettata dal R. in citazione e fatta propria dalla Corte d’appello riguardo agli effettivi rapporti contrattuali intercorsi tra R. stesso e Consultimpianti. Non sussisteva pertanto il requisito negativo della mediazione, previsto dall’art. 1754 c.c. e cioè l’assenza di rapporti di collaborazione tra il mediatore e ciascuna delle parti messe in relazione.

12. I primi quattro motivi del ricorso principale e i primi cinque motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per la coincidenza delle questioni trattate, sono privi di fondamento.

12.1. Il nucleo delle doglianze risiede nella asserita carenza di prova della circostanza che il R. avesse messo in contatto Consultimpianti e Gruppo B. srl, prova che la Corte d’appello avrebbe rinvenuto erroneamente nel documento n. 4 prodotto dal R., unica acquisizione processuale che deporrebbe nel senso indicato, senza considerare gli elementi di segno contrario, in particolare il documento 7 prodotto da Consultimpianti, nonchè travisando il senso delle prove testimoniali. A monte, poi, si addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non contestate circostanze che, invece, lo sarebbero state.

Si tratta di doglianze che, anche nella parte in cui si denunciano violazioni o false applicazioni di legge sostanziale e processuale, consistono nella critica, più o meno “vestita”, all’apprezzamento delle prove, ed è pertanto sufficiente richiamare l’orientamento costante di questa Corte regolatrice secondo cui, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito – semmai apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza – ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex plurimis, Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 27/12/2016, 27000; Cass. 30/11/2016, 24434).

Nella specie non emergono violazioni delle norme in materia di prova e di presunzioni, nè risulta violato il principio di non contestazione – peraltro malamente invocato giacchè, come si legge nel ricorso incidentale (pag. 14), la società Gruppo B. aveva ammesso che B.U. era stato accompagnato dal R. a visitare capannoni in zona (OMISSIS).

12.2. La Corte d’appello ha deciso sulla base di plurimi elementi, anche logico-deduttivi, argomentando sul perchè dovesse riconoscersi efficienza causale all’attività del R., mentre la valorizzazione di taluni elementi probatori a scapito di altri appartiene alla fisiologia del giudizio, e non è sindacabile se, come nella specie, risulti dotata di plausibilità.

Più nel dettaglio, a partire dal pregresso rapporto tra Consultimpianti e R., dimostrato documentalmente e dalle dichiarazioni testimoniali che hanno confermato l’intermediazione del R. per la promozione della vendita di capannoni da costruire (la pubblicità delle costruende aree rimandava all’utenza telefonica del R.), la Corte territoriale ha valorizzato la segnalazione via fax del 1 ottobre 2001 (doc. 4) con la quale R. comunicava l’incontro avvenuto qualche giorno prima con B.U., ritenendo non dimostrata anche per l’inattendibilità delle relative testimonianze – la retrodatazione del contatto tra Gruppo B. e Consultimpianti. La stessa Corte ha quindi esaminato la circostanza che B.U. non fosse legale rappresentante della società che ha poi concluso il contratto di compravendita, nonchè la circostanza che l’affare concluso non avesse il medesimo oggetto della segnalazione fatta da R.. Non vi è stata pertanto pretermissione di fatti storici asseritamente decisivi, e comunque non è vero che, ai fini della configurazione della mediazione, l’affare segnalato debba essere identico, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, a quello poi concluso. Il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, e se le parti originarie sostituiscano altri a sè nell’operazione conclusiva (ex plurimis, Cass. 09/12/2014, n. 25851; Cass. 21/05/2010, n. 12527).

13. Il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si contesta il quantum liquidato dalla Corte d’appello a favore del R., è inammissibile.

13.1. La ricorrente muove dal presupposto che nulla sarebbe dovuto, non essendoci stata alcuna attività di mediazione, e che tale contestazione avrebbe implicato anche quella sui criteri di liquidazione, e poi deduce, in via di estremo subordine, che si sarebbe trattato di attività di mediazione semplice, con conseguente diritto ad una provvigione significativamente inferiore a quella riconosciuta nella sentenza impugnata. Così strutturata la doglianza si risolve, da una parte, in mera critica alla decisione sull’an, la cui contestazione comunque non poteva estendersi ai criteri di liquidazione e, dall’altra parte, nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento in fatto, non consentito in sede di legittimità.

14. Risulta infondato il sesto motivo del ricorso incidentale.

14.1. La Corte d’appello ha escluso motivatamente che il rapporto tra R. e Consultimpianti fosse riconducibile allo schema del mandato, il cui tratto distintivo dalla mediazione è rappresentato non già, come sostenuto dalla ricorrente incidentale, dal fatto che il mandatario abbia ricevuto un incarico da una delle parti future contraenti, bensì dall’obbligo che il mandatario ha di attivarsi, obbligo al quale corrisponde il diritto al compenso svincolato dall’esito dell’operazione, laddove il mediatore, ha la facoltà non l’obbligo di attivarsi, e matura il diritto alla provvigione solo se l’affare sia concluso (ex plurimis, Cass. 10/01/2019, n. 482; Cass. Sez. U 02/08/2017, n. 19161; Cass. 09/12/2014, n. 25851). Il requisito dell’imparzialità, che caratterizza l’istituto della mediazione, è indipendente dalla unilateralità o bilateralità dell’incarico, ed attiene al momento, successivo, del suo concreto svolgimento, con la conseguenza che non viene meno neppure in caso di incarico complesso o di reiterazione di incarichi, unilateralmente conferiti.

15. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle società ricorrenti in solido al pagamento delle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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