Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31684 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13824-2017 proposto da:

G.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR N. 1, presso lo studio dell’avvocato LUIGI SORACE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3128/25/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il

13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile per assenza di specifici motivi di censura della sentenza impugnata e per assoluta genericità delle conclusioni rassegnate l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente per la ripresa a tassazione di imposte per l’anno 2011 in relazione ad operazioni bancarie non giustificate.

L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.53, in relazione alla decisione della CTR di ritenere i motivi di gravame non specifici.

Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi-cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass.n.22510/2015, Cass.n.13007/2015-.

Si è ancora aggiunto, di recente, proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “…gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” – cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017-.

A tali principi non si è conformato il giudice di appello.

Ed infatti, il contribuente, a fronte di una motivazione della sentenza del primo giudice che aveva attribuito valore decisivo ad alcune movimentazioni bancarie in entrata consistite in versamenti e successivi riaccrediti, ha, fra l’altro, contestato la decisione impugnata, affermando che la restituzione parziale di un bonifico allo stesso emittente non poteva essere considerato ricavo, per di più ponendo in discussione la legittimità dell’accertamento in relazione alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione.

Così facendo, ha errato il giudice di merito nel ritenere che la sentenza gravata non fosse stata oggetto di specifica contestazione. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizi, i legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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