Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31684 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 04/12/2019), n.31684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26161/2014 proposto da:

F.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CERQUETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MONTEVERDE;

– ricorrente –

contro

B.M., B.G., quali unici soci della cancellata

società EDIL B. SNC DI B.G. & C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CAMARDA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO PORTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 609/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MONTEVERDE Mario, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CAMARDA Marco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la società Edil B. s.n.c. di B.G. & C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Novara F.L.G., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 46.696,30, quale corrispettivo, a fronte di un anticipo di Euro 2.000, per l’esecuzione nel 2011 di opere di “ristrutturazione” edili, in forza di un contratto di appalto intervenuto tra le parti e non formalizzato per iscritto; l’attore specificava che la somma era stata determinata con procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi presso il medesimo Tribunale. Il convenuto, costituendosi, eccepiva il versamento di ulteriori Euro 32.000, fatto che chiedeva di provare mediante prova testimoniale, e la sussistenza di difetti delle opere, ulteriori rispetto a quelli verificati in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il Tribunale di Novara, ritenuta inammissibile la prova testimoniale, con ordinanza depositata in data 25 luglio 2013 ha accertato l’inadempimento del convenuto all’obbligazione di pagamento del dovuto e lo ha così condannato al pagamento di Euro 46.696,30.

2. Contro l’ordinanza proponeva appello F.L.G., anzitutto eccependo la nullità del contratto di appalto per assenza “sia di titoli necessari all’intervento di ristrutturazione sia di certificazione di conformità impiantistica” e poi lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale.

La Corte d’appello di Torino, ritenuta infondata la doglianza di nullità del contratto d’appalto e confermata l’inammissibilità della prova testimoniale, con sentenza 26 marzo 2014, n. 609, ha rigettato l’appello e ha confermato l’ordinanza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione F.L.G..

Resistono con controricorso B.M. e B.G., in qualità di unici soci della cancellata società Edil B. s.n.c. di B.G. & C., con cui eccepiscono l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso, di cui va affermata l’ammissibilità, è articolato in nove motivi, i primi due rivolti nei confronti della parte della sentenza che ha negato la nullità del contratto d’appalto per mancanza dei “titoli necessari all’intervento di ristrutturazione”, i successivi sei verso la parte della sentenza che ha negato la nullità per mancanza “di certificazione di conformità impiantistica”, il nono verso la decisione di conferma della inammissibilità della prova testimoniale.

A) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:

1) Il primo lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1325,1346,1418 e 1655 c.c., per mancata osservanza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. 1/d, artt. 10, 22, 44-bis, D.L. n. 70 del 2011, art. 5, convertito nella L. n. 106 del 2011 e art. 12 preleggi”: la Corte d’appello avrebbe errato nel non dichiarare la nullità del contratto per l’assenza di titoli abilitativi dei lavori appaltati.

2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge, nonchè difetto di motivazione con omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti”: la Corte d’appello avrebbe falsamente applicato il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. d, laddove ha escluso che vi sia stata ristrutturazione, “pur in presenza di interventi che lo stesso legislatore definisce quale ristrutturazione edilizia, con evidente non correttezza giuridica e coerenza logico-formale”.

I motivi sono infondati. Il ricorrente fonda la nullità del contratto per mancanza di titoli abilitativi sul seguente ragionamento:

– la stessa controparte qualifica l’intervento effettuato come “ristrutturazione”;

– l’intervento ricade quindi nella definizione di cui al D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d;

– in quanto tale non rientra nella “attività edilizia libera”, di cui all’art. 6 del medesimo D.Lgs., che può essere eseguita senza titolo abilitativo;

– era pertanto necessario uno dei titoli abilitativi indicati dall’art. 10 (permesso di costruire) e dall’art. 22 (denuncia di inizio attività);

– in mancanza di tale titolo, il contratto d’appalto è affetto da nullità c.d. strutturale (per illiceità dell’oggetto in quanto contrastante con la normativa urbanistica) e virtuale (per contrarietà a norme imperative, essendo la norma violata preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trattandosi di principi attinenti all’urbanistica edilizia, che rientrano nel valore fondamentale ancora più ampio della gestione del territorio).

Premessa del ragionamento del ricorrente è quindi la riconduzione dell’intervento effettuato del D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 3, lett. d (che è poi oggetto specifico del secondo motivo).

Tale riconduzione, alla luce della minuziosa descrizione operata dallo stesso ricorrente a p. 3 del ricorso, che riproduce l’elenco elaborato dal consulente tecnico d’ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo, è errata.

“Interventi di ristrutturazione edilizia” sono, secondo la definizione della menzionata lettera d, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, che comprendono “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi di un edificio”. L’intervento in esame, invece, è riconducibile del medesimo art. 3, lett. b, che definisce come “interventi di manutenzione straordinaria” le “opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”. Quella in esame, infatti, è stata una mera sistemazione interna dell’immobile, con realizzazione di un impianto elettrico robotico e il rifacimento del servizio igienico-sanitario, e non un “intervento di ristrutturazione edilizia” in senso proprio. La Corte d’appello parla infatti, richiamando il preventivo e l’elenco redatto in sede di accertamento tecnico preventivo, non contestato nel giudizio di cognizione, di “mere opere di ristrutturazione interna”, ove il termine ristrutturazione è da intendersi in senso generico e non tecnico.

Per l’intervento in esame – ha proseguito la Corte d’appello – non era quindi richiesto il rilascio del permesso di costruire di cui al D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 10, ma la presentazione della “semplice” denuncia di inizio attività (DIA) di cui al successivo art. 22.

In realtà, neppure la denuncia di inizio attività era necessaria. Le opere sono state effettuate nel 2011 (lo afferma il ricorrente a p. 2 del ricorso) e nel 2010 il D.L. n. 40 del 2010, art. 5 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2010) ha sostituito il D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 6, che limitava l’attività edilizia libera agli interventi di manutenzione ordinaria, introducendo un comma 2, a norma del quale “previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”.

Si è detto che le opere effettuate vanno ricondotte agli interventi di manutenzione straordinaria di cui dell’art. 3, lett. b, opere che secondo l’art. 6 vigente al tempo della loro realizzazione (art. 6, comma 2, è poi stato abrogato e il D.L. n. 222 del 2016, ha introdotto l’art. 6-bis, che prevede, per gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6, 10 e 22, la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA) – potevano essere eseguite senza titolo abilitativo, purchè non riguardassero parti strutturali dell’edificio, non comportassero aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici.

Poichè non risulta – dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito (il ricorrente si limita d’altro canto a dedurre “la intervenuta modifica impiantistica e dell’ingresso”, cfr. p. 17 del ricorso) – che gli interventi abbiano riguardato parti strutturali, comportato l’aumento delle unità immobiliari ovvero implicato l’incremento dei parametri urbanistici, l’attività poteva essere eseguita senza alcun titolo abilitativo ed era unicamente subordinata alla “comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale”, comunicazione alla quale andava unita una relazione tecnica.

Va poi sottolineato che, in caso di mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o di mancata trasmissione della relazione, il D.L. n. 40 del 2010, disponeva il pagamento di una sanzione pecuniaria di 258 Euro (ridotta di due terzi in caso di comunicazione effettuata spontaneamente in corso di esecuzione dei lavori), così che non entrano in gioco le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 380 del 2001, artt. 37 e 44, invece richiamate dal ricorrente.

Correttamente, pertanto, il d’appello ha escluso la nullità del contratto d’appalto.

D’altro canto la giurisprudenza di questa Corte ha parlato di nullità del contratto di appalto nell’ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto la costruzione di un’opera senza la prescritta concessione edilizia (cfr. da ultimo Cass. 21418/2018, nonchè Cass. 20301/2012), mentre ha affermato – in relazione alla L. n. 47 del 1985, art. 26 – che “gli interventi edilizi interni non sono soggetti nè a concessione nè ad autorizzazione, essendo al riguardo necessaria soltanto la denuncia di inizio attività” così che “il contratto di appalto relativo ad opere interne realizzate senza la denuncia di cui al citato art. 26, non è affetto dalla nullità per illiceità dell’oggetto e per violazione di norme imperative, prevista nel caso di costruzione di un immobile senza concessione edilizia”.

B) I successivi sei motivi sono tra loro strettamente connessi:

1) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1325,1346,1418,1421 e 1655 c.c., D.M. 22 gennaio 2008 Ministero per lo sviluppo economico, concernente l’applicazione della L. n. 248 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) e quindi anche quest’ultima norma, art. 12 preleggi”: la Corte d’appello avrebbe errato nel non considerare la nullità, virtuale, del contratto d’appalto rispetto alle norme della L. n. 248 del 2005 e al suo regolamento attuativo del 2008, essendo la normativa finalizzata a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

2) Il quarto motivo, ricollegandosi al motivo precedente, contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti” perchè la Corte d’appello non avrebbe motivato sul punto.

3) Il quinto motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1325,1346,1418 e 1460 c.c.” – contesta che “l’art. 1460, appartiene alla fase esecutiva di adempimento dell’obbligazione” e “non può fare dimenticare e assorbire quanto non rispettato appunto in sede di genesi del rapporto”.

4) Il sesto motivo – rubricato “nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c.” – sostiene che quanto denunciato ai tre motivi precedenti (terzo, quarto e quinto) integrerebbe anche il vizio di omessa pronuncia, perchè “l’argomento nullità era riportato puntualmente, ma non è stato disaminato”.

5) Il settimo motivo – rubricato “nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento ancora alla violazione dell’art. 112 c.p.c.” – contesta che la Corte d’appello avrebbe deciso su un’eccezione, quella di inadempimento ex art. 1460 c.c., “mai sollevata ed anzi del tutto confliggente con le tesi esposte dall’appellata”.

6) Secondo l’ottavo motivo – rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti” – quanto riportato al motivo precedente porterebbe a concludere anche per il vizio di omessa motivazione.

In sintesi, secondo il ricorrente il contratto d’appalto sarebbe nullo anche perchè l’impresa Edil B. non ha consegnato le certificazioni di conformità degli impianti realizzati e la pronuncia d’appello, che tale nullità non ha dichiarato, sarebbe quindi viziata da omessa pronuncia e omessa motivazione, nonchè da violazione dell’art. 1460 c.c., per avere, invece, pronunciato sull’eccezione di inadempimento non sollevata da controparte.

I motivi sono infondati. Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che la questione delle eventuali conseguenze sulla validità del contratto d’appalto della mancanza delle certificazioni di conformità degli impianti (conseguenze che il ricorrente identifica nella nullità virtuale del contratto, con una lettura estensiva della nozione che arriva a comprendere la generalità dei mancati adempimenti burocratico-amministrativi in ambito edilizio) è da ritenersi assorbita. Il giudice d’appello rileva infatti che l’impresa non ha ultimato i lavori – e in mancanza di ultimazione dei lavori non è configurabile l’obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità – a causa dell’inadempimento del ricorrente rispetto ai concordati pagamenti. Nè al riguardo vale l’obiezione del ricorrente per cui il giudice avrebbe d’ufficio rilevato l’inadempimento senza istanza di parte, in quanto tale inadempimento era alla base della domanda dell’impresa (v. le conclusioni di Edil B. in primo grado, riportate a p. 6 del ricorso), nè quella per cui i lavori non erano rimasti incompiuti perchè controparte, nel ricorso introduttivo di primo grado e nella comparsa di risposta d’appello, parla di “conclusione dei lavori” e “di tutti i lavori commissionati”, quando è proprio il ricorrente ad avere allegato il mancato completamento dei medesimi (cfr. la comparsa di costituzione in primo grado, riportata a p. 12 del controricorso).

C) Con il nono motivo il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 2721,2726 e 2735 c.c.”, per avere la Corte di appello confermato la non ammissione della richiesta prova testimoniale.

Il motivo è infondato. Come precisa il giudice d’appello, la prova testimoniale riproposta in appello era volta a dimostrare la confessione stragiudiziale di B.M. di avvenuto pagamento da parte del ricorrente di acconti per Euro 32.000.

A norma dell’art. 2726 c.c., le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento, così che vale il limite di ammissibilità di cui dell’art. 2721, comma 1, che sì può essere superato “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, ma la decisione al riguardo è lasciata alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Cass. 11889/2007).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti – con distrazione delle stesse in favore degli avvocati Marco Camarda e Fabrizio Porta, che si sono dichiarati antistatari – che liquida in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della Seconda Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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