Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31683 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 06/12/2018), n.31683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13811-2017 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE,

49, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOTZIOS, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7466/40/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

25/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate di Latina rettificava il reddito di impresa dichiarato dalla ditta individuale V.F. per l’anno 2008, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili.

Il contribuente impugnava l’accertamento notificatogli il 29 marzo 2012 innanzi alla CTP di Latina che accoglieva il ricorso. L’appello proposto dall’ufficio veniva accolto dalla CTR Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. Secondo la CTR era fondata la dedotta tardività del ricorso introduttivo, proposto oltre i termini perentori stabiliti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.21, risultando che lo stesso era stato spedito il 12 ottobre 2012, a fronte della notifica dell’accertamento risalente al 29 marzo 2012.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.21, nonchè del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, della L. n. 742 del 1969, art. 1, dell’art. 155 c.p.c., nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1. Secondo il ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere tardivo il ricorso introduttivo, dovendosi considerare, anzitutto che il termine aveva cominciato a decorrere dal 30.3.2012 e che la presentazione dell’istanza di adesione alla stregua del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, della quale si era avvalso il suddetto, avrebbe determinato la sospensione del termine per la proposizione del ricorso (pari a 60 giorni) non solo per la durata di ulteriori 90 giorni- in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, – ma dell’ulteriore periodo relativo alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

Con la conseguenza che il termine per l’impugnazione dell’atto sarebbe scaduto il 12 ottobre 2012, coincidente con quello della spedizione del ricorso introduttivo. Aggiunge ancora il ricorrente che la diversa opzione scelta dal giudice di appello avrebbe determinato una violazione della L. n. 212 del 2000, art.101.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11632/2015, Cass. n. 7995/2016) ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali, dovendosi qualificare la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,comma 3, come procedimento di natura meramente amministrativa.

Tuttavia, il D.L. n. 193 del 2016, art.7 quater, comma 18, convertito nella legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto che i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. Ritenendosi che tale disposizione abbia natura processuale e, dunque sia applicabile anche per i procedimento in corso, deve ritenersi pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l’adesione.

Tale conclusione avrebbe pertanto dovuto condurre a ritenere tempestiva l’impugnazione dell’atto, se solo si consideri che, a fronte della notifica dell’atto avvenuta il 29 marzo 2012, cominciò a decorrere il termine di 60 per l’impugnazione dell’atto, poi sospeso l’11 maggio 2012 per la proposizione dell’istanza di adesione per la durata di 90 giorni. Termini che rimase a sua volta sospeso a far data dall’1 agosto 2012 e fino al 15 settembre per la sospensione feriale dei termini. Conseguentemente, ripreso a decorrere il termine di impugnazione alla data del…settembre 2012, il termine per l’impugnazione sarebbe andato a scadere in data, con conseguente tempestività del ricorso proposto dal V. in data 12 ottobre 2012 e dunque tempestivamente.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA