Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31683 del 04/12/2019

Cassazione civile sez. II, 04/12/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 04/12/2019), n.31683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13819/2015 proposto da:

ERES ITALIA EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI SOSTENIBILI SRL, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EURO IMMOBILIARE 74 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 13 INT. 9,

presso lo studio dell’avvocato LORETTA FIORETTI CARMAGNOLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ IDEAL TUR A RL, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4422/2013 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 6/08/2013 e la sentenza n. 1281/2015 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/03/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GESSO MARCHEIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RICCIARDI Giorgio con delega depcsitata in udienza

dell’avvocato RICCIARDI Paolo, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Luca AGLIOCCHI, con delega depositata in udienza

dell’avvocato Loretta FIORETTI CARMAGNOLA, difensore del resistente

che si è riportato alle difese in atti ed ha depositato nota spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 la società Euro Immobiliare 74 s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società Coopedil s.r.l. e Idealtur s.r.l., esponendo che, a seguito dell’attività di mediazione da essa svolta, le convenute avevano stipulato un contratto di compravendita immobiliare e che era stato pattuito un compenso – a carico di entrambe le società convenute – per l’attività di mediazione eseguita; chiedeva quindi la condanna di ciascuna delle convenute al pagamento di Euro 96.060,98, oltre IVA. Le convenute, costituendosi, chiedevano il rigetto della domanda, eccependo che non avevano mai conferito alla Euro Immobiliare 74 l’incarico di mediazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18874/2005, respingeva la domanda dell’attrice, in quanto non aveva provato di essere iscritta al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

2. Avverso la sentenza di prime cure proponeva appello Euro immobiliare 74. Con sentenza non definitiva 6 agosto 2013, n. 4422, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza gravata, dichiarava “la sussistenza del requisito consistente nell’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione da parte dell’appellante” e disponeva, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria in primo grado, la rimessione sul ruolo della causa, al fine di accertare la fondatezza o meno della domanda dell’attrice. Il giudice d’appello, a sostegno della decisione, affermava che la produzione della documentazione relativa alla prova dell’iscrizione al ruolo, correttamente ritenuta tardiva dal giudice di primo grado, era invece ammissibile in secondo grado ai sensi dell’art. 345 c.p.c., trattandosi di documento indispensabile ai fini della decisione. Alla prima udienza istruttoria l’appellata formulava riserva di impugnazione della sentenza.

3. La Corte d’appello decideva la causa con sentenza definitiva 23 febbraio 2015, n. 1281, anzitutto rigettando l’eccezione di prescrizione del diritto fatto valere e poi ritenendo, alla luce delle risultanze probatorie, la domanda fondata: condannava le società Coopedil e Idealtur al pagamento, ciascuna, di Euro 88.314, oltre IVA e interessi legali; poneva le spese di giudizio sia del primo che del secondo grado a carico delle appellate in solido tra loro. Il giudice del gravame ha ritenuto fondata la domanda di Euro Immobiliare s.r.l. anche nel merito poichè dalle risultanze istruttorie emergeva che l’attività da questa eseguita integra l’intermediazione ai sensi dell’art. 1754 c.c., tenendo conto che le controparti ne erano pienamente consapevoli in ragione della determinazione del compenso.

4. Contro la sentenza non definitiva n. 4422/2013 e la sentenza definitiva n. 1281/2015 della Corte d’appello di Roma propone ricorso per cassazione la società ERES Italia – Edilizia residenziale e servizi sostenibili s.r.l. (già ERES Italia – Edilizia residenziale e servizi sostenibili s.p.a., già Coopedil s.r.l.).

Resiste con controricorso la società Euro Immobiliare 74.

L’intimata Idealtur non ha proposto difese.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; quest’ultima ha depositato nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) Il primo motivo, che censura la sentenza non definitiva, fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5 e art. 184 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: il giudice d’appello, dopo aver rilevato la tardiva produzione in primo grado della documentazione relativa all’iscrizione nel ruolo, ha poi, contraddittoriamente, ritenuto ammissibile la medesima perchè indispensabile, senza considerare che l’art. 345, parla di “nuovi documenti” e tali devono essere considerati solo quelli che non sono mai stati introdotti nel giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato. Non sussiste la violazione o falsa applicazione denunciata in quanto, secondo le sezioni unite di questa Corte, “nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., sez. un., n. 10790/2017). Quanto all’omesso esame di un fatto, la ricorrente contesta (pp. 10-11 del ricorso) che il giudice d’appello non abbia pronunciato circa l’eccezione di novità “della domanda relativa all’accertamento della sussistenza del requisito consistente nell’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione”: a prescindere dal fatto che dell’art. 360, il n. 5, ha ad oggetto non l’omessa pronuncia, ma il mancato esame di un fatto storico, l’iscrizione nel ruolo era condizione per l’accoglimento della domanda, la cui mancanza ha portato al rigetto della medesima in primo grado e il cui accertamento non era quindi domanda nuova fatta valere in appello.

2) Con il secondo motivo – e si passa alle censure rivolte contro la sentenza definitiva – si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2950 e 2943 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”: il giudice di secondo grado, nel rigettare l’eccezione di prescrizione del diritto alla provvigione, ha errato nell’individuare quale dies a quo del decorso del termine la data del rogito del contratto di compravendita (16 gennaio 2002), in quanto Euro Immobiliare 74 non ha partecipato all’atto; in ogni caso, poi, la richiesta di pagamento della provvigione (del 12 ottobre 2002) non avrebbe interrotto la prescrizione, in quanto priva dei requisiti di forma richiesti ai sensi dell’art. 2943 c.c., così che quando è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio (il 16 giugno 2003) il diritto era prescritto.

Il motivo di ricorso è infondato, sia sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge che dell’omesso esame. Secondo questa Corte, l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivata (cfr., da ultimo, Cass. 9014/2018). Il giudice d’appello ha adeguatamente e congruamente motivato al riguardo: il giudice di seconde cure, richiamando pronunzie di legittimità, ha infatti rilevato che il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l’affare è stato concluso (momento nel quale sorge il diritto alla provvigione), ossia, nel caso in esame, da quando è stato concluso il contratto di compravendita, cui il mediatore non deve necessariamente essere presente. Quanto all’interruzione della prescrizione (e va sottolineato che l’atto interruttivo della prescrizione non richiede alcuna formalità o tipicità tassativamente disposta, essendo un atto libero nella forma, purchè questo sia idoneo a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, v., ex multis, Cass. 24054/2015), il giudice d’appello ha correttamente riconosciuto tale efficacia alle due missive dell’ottobre 2002, con cui Euro Immobiliare ha espressamente richiesto il pagamento della provvigione a Coopedil e a Idealtur.

3) Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:

a) il terzo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., in quando “l’istruttoria non ha provato l’asserita mediazione oggetto del giudizio e in particolare che il contratto di vendita (..) sia stato concluso in virtù dell’opera di mediazione dell’attrice”;

b) il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il giudice d’appello ha valorizzato, nel ritenere decisivo l’apporto di Euro Immobiliare, la bozza predisposta per mezzo della medesima, omettendo di considerare che la bozza non è stata sottoscritta e che differisce dal contratto di compravendita.

I due motivi non possono essere accolti. Il giudice d’appello ha, con preciso e analitico riferimento alle prove assunte in giudizio (v. pp. 3-4 della sentenza n. 1281/2015), concluso che l’attività svolta da Euro Immobiliare ha integrato intermediazione ai sensi dell’art. 1754 c.c., con giudizio che non è sindacabile da questa Corte, risolvendosi nell’apprezzamento dei fatti e della relativa prova, apprezzamento che è riservato al giudice di merito. Nè i fatti indicati integrano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., limitandosi il giudice a parlare di semplice “bozza” e non di atto sottoscritto e di atto di compravendita “ricalcato” dalla bozza”, il che non esclude divergenze tra i due atti, divergenze cui la ricorrente d’altro canto unicamente allude, in violazione dell’onere di specificità del motivo.

4) Con il quinto motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 c.p.c.: il giudice d’appello ha condannato le società convenute al pagamento delle spese “in solido tra loro” senza fornire alcuna motivazione al riguardo, quando invece si tratta di un potere discrezionale (ai sensi dell’art. 97, il giudice “può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune di esse, quando hanno interesse comune”) che deve essere motivato.

Il motivo è infondato. Come riconosce la ricorrente, la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi. La sussistenza di tale mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (cfr. Cass., sez. un., 1536/1987) e che “non può che essere apprezzata dal giudice di merito, con una valutazione non censurabile in sede di legittimità” (da ultimo v. Cass. 17281/2011), è stata compiuta dal giudice che ha considerato unitariamente, nella ricostruzione dei fatti e nella risoluzione delle questioni, le due appellate (cfr. in particolare le pp. 2-4 della sentenza 1281/2015) e tale considerazione non ha poi semplicemente ripetuto quando le ha condannate in via solidale al pagamento delle spese.

5) Il sesto motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”: Euro Immobiliare ha dovuto instaurare due gradi di giudizio “a causa della propria incuria, in quanto non ha depositato, nei termini, documentazione probante i fatti costitutivi della domanda”, così che le spese andavano compensate, dato che la condanna delle appellate al pagamento delle spese dei due gradi giudizio “non solo non è giustificabile, ma è ingiusta”, tanto più che la domanda dell’attrice non è stata del tutto accolta.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto soccombenti le società appellate (che sono state condannate a pagare all’originaria attrice Euro 88.314) e sulla base del principio della soccombenza ha regolato le spese del processo, ritenendo quindi, con valutazione discrezionale che non deve essere motivata (v. Cass. 10009/2003), che non ricorressero le ragioni che ne consentono la compensazione.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo, seguendo la regola della soccombenza e considerando le due istanze di sospensione dell’esecutività della pronuncia d’appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, per il giudizio di legittimità ed Euro 3.000 per le due istanze di sospensione rivolte al giudice d’appello.

Sussistono l’presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della Sezione Seconda Civile, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA