Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31680 del 06/12/2018

Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 06/12/2018), n.31680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7278/2018 proposto da:

E.S., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria centrale civile della Corte di Cassazione, rappresentata

e difesa dall’Avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona Ministro pro tempore, domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale

dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, in data 11 agosto 2017 che confermando la sentenza impugnata aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

La E. aveva riferito di avere lasciato la Nigeria per il timore di essere coinvolta nelle violenze diffuse tra i membri delle confraternite (OMISSIS) e (OMISSIS) e per le minacce subite dal marito a causa della defezione del cognato da una delle menzionate confraternite.

La Corte ha rilevato la non credibilità del racconto, in considerazione del fatto che il marito della ricorrente non faceva parte delle due confraternite e non era ad alcuna di esse collegato, che le riferite diffuse violenze non risultavano confermate alla luce delle informazioni assunte da fonti aggiornate sulla situazione esistente nella regione di Borno e che mancavano elementi di individualizzazione del pericolo di coinvolgimento della stessa in atti di violenza di genere o di atti persecutori per la sua fede cristiana, neppure paventati dalla E.; nè si ravvisava una situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’interno si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con il quale la ricorrente censura la valutazione di non credibilità del racconto, operata a suo avviso senza attivare i poteri istruttori d’ufficio, è infondato, risultando nella sentenza impugnata gli accertamenti compiuti dai giudici di merito che si vorrebbe impropriamente sovvertire, sollecitando un improprio riesame degli elementi istruttori della causa.

Infondato è anche il secondo motivo, riguardante l’esclusione del rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, sulla base di un giudizio che si assume ancorato alla sola credibilità soggettiva della richiedente, avendo invece la sentenza impugnata valutato nel merito l’insussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con apprezzamento di fatto censurabile nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Il terzo motivo, riguardante la valutazione del danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, è infondato, avendo la Corte di merito ampiamente valutato le condizioni di sicurezza esistenti nel Paese della richiedente, escludendo l’ipotizzata violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale.

Il quarto motivo è anch’esso infondato, avendo la Corte con apprezzamento di fatto incensurabile escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità, giustificandosi l’esito negativo della domanda di protezione umanitaria.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2018

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